Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 08-03-2011, n. 8984 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 25/05/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di C. A.A., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Velletri in data 09/04/010 ed avente per oggetto un manufatto in legno, sito in (OMISSIS) – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva che non sussisteva il fumus commissi delicti relativo agli ipotizzati reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), art. 95; artt. 54 e 1161 C.d.N.;

D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Trattavasi di manufatto in legno, in ordine al quale era stato autorizzato l’uso in zona demaniale marittima mediante il pagamento del canone annuo di L. 512,24 (lire).

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 09/02/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato Il Tribunale di Roma, ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare risulta accertato, allo stato degli atti, che il manufatto oggetto di sequestro preventivo era stato realizzato su area demaniale, in violazione della normativa antisismica, senza che fosse stato rilasciato alcun titolo abilitativo, ed ossia:

concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e legittima concessione della competente Capitaneria di Porto.

Le esigenze cautelari sono state ravvisate nella necessità di evitare l’aggravio urbanistico, il protrarsi della lesione dell’assetto paesaggistico, la prosecuzione dell’occupazione abusiva del demanio marittimo.

Trattasi di valutazioni di merito conformi ai parametri di cui all’art. 321 c.p.p., non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del riesame.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell’accusa. Trattasi di censura non consentite in sede di legittimità ed in materia misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. n. 153 del 04/05/07.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.A. A., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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