T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 03-03-2011, n. 388 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, notificato il 19/10/2009 e depositato il 29/10/2009, parte ricorrente ha censurato l’illegittimità del provvedimento con il quale il Dirigente del Servizio VI -Dimissioni e partecipazioni Regionale e Carburanti- dell’Ass.to Regionale all’Industria ha ritenuto di non poter dare ulteriore corso alla richiesta di voltura, potenziamento e variazione dell’assetto funzionale dell’impianto di distribuzione carburanti sito n Racalmuto SS.640 Km 24+550 in quanto, essendo stata posta a sequestro penale la documentazione relativa allo stesso impianto, l’Amministrazione "è nell’impossibilità alla prosecuzione del procedimento".

Nel ricorso si articolano due doglianze riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art.2 L.241/90 e agli artt. 6 e 21 quater L.241/90.

Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento gravato, costituente una sostanziale sospensione sine die del procedimento di voltura, previa sospensione degli effetti.

Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata.

Con ordinanza n.1178 del 10 dicembre 2010 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame.

In prossimità della pubblica udienza di discussione, parte ricorrente ha articolato memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento, atteso altresì il comportamento inerte dell’Amministrazione anche a seguito della notifica della pronunzia cautelare.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2010, presenti i procuratori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Si controverte sulla legittimità del provvedimento mercé il quel l’Amministrazione ha sostanzialmente sospeso sine die la conclusione del procedimento avviato su istanza di parte relativo alla voltura ed alla richiesta di adeguamento di un impianto di distribuzione carburanti, arresto procedimentale motivato dalla P.A. (sulla scorta del parere reso da”Avvocatura erariale) in ragione della sussistenza di un sequestro penale (probatorio) della documentazione relativa al suddetto impianto.

Preliminarmente, rileva il Collegio che non possano sussistere dubbi sulla immediata impugnabilità di un provvedimento di tale natura, considerata la sua valenza di arresto procedimentale rispetto all’istanza del ricorrente. Sul punto la giurisprudenza ha infatti precisato che: "Se è vero che gli atti infraprocedimentali sono astrattamente impugnabili solo con il provvedimento finale, è altrettanto noto che è stata riconosciuta la loro immediata lesività, con conseguente possibilità di immediata impugnazione, qualora essi determinino un arresto procedimentale" (Consiglio Stato, sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6420).

Ciò posto, il ricorso è fondato e va quindi accolto per le considerazioni di cui appresso.

Il Collegio è a conoscenza dell’orientamento della giurisprudenza (TAR Napoli 5919/2008) indirettamente richiamato nel contesto del provvedimento impugnato siccome posto a fondamento del parere reso dall’Avvocatura erariale: secondo tale pronuncia, il sequestro probatorio costituirebbe factum principis esterno all’Amministrazione con conseguente non imputabilità alla stessa della mancata conclusione del procedimento.

Il principio di diritto sopra enunciato, che il Collegio condivide, tuttavia non si attaglia al caso in specie considerato che risulta dimostrato: a) da un lato che sull’istanza di dissequestro della documentazione, pur in presenza del parere negativo espresso dal Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo, in data 25/5/2009 il Presidente del Tribunale ordinario aveva statuito che "le esigenze evidenziate nell’istanza dell’ENI possono essere soddisfatte mediante estrazione di copia della documentazione che sarà specificatamente richiesta", così acconsentendo l’estrazione delle copie conformi dei documenti necessari ad istruire e potare a compimento il procedimento avviato su istanza di parte, b) che la stessa Amministrazione non ha specificato quale ulteriore documentazione originale ancora sottoposta a sequestro (diversa da quella già acquisita dalla parte con l’estrazione di copia) fosse necessaria per l’ulteriore istruttoria.

Né la stessa Amministrazione ha in tal senso ritenuto di procedere anche dopo l’accoglimento, ai fini del riesame, della domanda cautelare di cui all’ordinanza 1178 del 10/12/2009.

Quanto precede postula l’effettiva violazione dell’art.2 L.241/90, siccome nel caso di specie, attesa la possibilità sia per la parte, sia per la stessa P.A. di chiedere ed ottenere copia della documentazione già sottoposta a sequestro giudiziario, come documentato dalla parte ricorrente, non si rinvengono i presupposti del "factum principis" che legittimerebbero un arresto del procedimento avviato su istanza di parte.

Anche la seconda doglianza risulta condivisibile.

Atteso quanto rimarcato dalla parte ricorrente circa natura probatoria del sequestro della documentazione relativa all’impianto (differente quindi dal sequestro preventivo che ha invece la funzione di impedire la prosecuzione o l’aggravamento dell’attività criminosa contestata agli indagati)e la comprovata possibilità di estrazione di copia conforme della documentazione sequestrata ai sensi dell’art.258 c.p.p., l’Amministrazione procedente avrebbe potuto condurre a compimento il procedimento amministrativo di propria competenza anche previa una temporanea sospensione necessaria al fine di acquisire copia dell’ulteriore documentazione in copia, ove non versata dalla parte ricorrente.

Differentemente l’Amministrazione, tricerandosi dietro il mero dato oggettivo della sussistenza di un sequestro probatorio della documentazione inerente l’impianto, ma senza accertare in concreto né la completezza della documentazione già versata, né la possibilità di richiedere ai sensi dell’art.285 c.p.p. l’estrazione di copia di quanto se del caso ulteriormente necessario all’istruzione della domanda, ha determinato una illegittima sospensione sine die del procedimento di che trattasi.

Alla stregua delle considerazioni che precedono quindi, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite possono compensarsi tra le parti sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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