Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 08-03-2011, n. 9121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota 22/12/10 il Ministero della Giustizia trasmetteva a questa Corte richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata il 23/11/10 dall’Autorità giudiziaria federale argentina in procedimento penale per falsificazione di documenti pubblici a carico di T.M.E. e altri (trattasi di attività facenti capo ad alcuni "studi" argentini, diretta – attraverso la corruzione di pubblici funzionari – alla falsificazione di documenti pubblici per far conseguire la cittadinanza italiana a soggetti non aventi diritto; numerosi i comuni coinvolti di diverse regioni italiane, in particolare quello di Fermo nell’ambito del quale agirebbe soggetto conosciuto come "il capo", a sua volta in contatto con altri soggetti identificati o identificabili).

L’attività istruttoria richiesta è quella di acquisire documentazione presso i comuni interessati, individuare determinati soggetti di cui vengono indicati i nominativi o i soprannomi, acquisire l’impronta dei sigilli utilizzati dai comuni in questione.

All’udienza camerale di discussione il PG presso la S.C. chiedeva trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di Appello di Ancona.

Ricordato che in materia di rogatorie dall’estero la Corte di Cassazione interviene quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corte di Appello ( art. 724 c.p.p., comma 1-bis), nel caso – in presenza di atti che riguardano una pluralità di distretti diversi (Campobasso, Palermo, Torino, Milano, Ancona) – la competenza va attribuita alla Corte di Appello di Ancona, nel cui distretto si trova il comune di Fermo, dove risultano doversi compiere gli atti di maggiore importanza istruttoria.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte di Appello di Ancona, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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