Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10105 Ricorso

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Svolgimento del processo

T.C. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanisetta depositata il 18-2-2008, con la quale, per quello che oggi ancora interessa, era stata respinta la opposizione all’esecuzione proposta dal ricorrente nei confronti di P.M.L., aggiudicataria, a seguito di procedimento esecutivo immobiliare, di un appartamento in Caltanisetta condotto in locazione da O.D. e di cui il T. era stato nominato custode.

Il ricorrente fondava il ricorso su due motivi.
Motivi della decisione

Come primo motivo di ricorso il T. denunziava violazione degli artt. 65, 67, 559 e 586 c.p.c., in ragione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto egli non aveva mai avuto la disponibilità reale e materiale dell’immobile, poichè era stato nominato custode solo delle "fruttificazioni", mentre l’immobile era rimasto sempre nella disponibilità del conduttore.

Sul punto formulava il seguente quesito di diritto:

"Dica la Corte se – ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ragione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – è corretta la valutazione operata dal primo Giudice in sentenza impugnata, fondata sull’applicazione e richiamo agli artt. 559 e 586 c.p.c. (oltre agli artt. 65 e 67 c.p.c.) concretante il vizio di riferirsi ad un presupposto giuridico INESISTENTE (custodia dell’immobile), e quindi senza alcuna efficacia probatoria, realizzando la violazione della falsa applicazione di norme di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Il quesito è inammissibile in quanto non congruente con la ratio decidendi della sentenza.

Infatti il Tribunale di Caltanisetta ha rigettato l’opposizione proposta dal T. avverso l’atto di precetto intimatogli da P.M.L., volto ad ottenere il rilascio di un appartamento di cui la P. era risultata aggiudicataria, chiarendo che il T. era stato nominato custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori e che in tale veste doveva curare la conservazione e l’amministrazione del bene sottoposto a pignoramento ed era il destinatario, insieme al debitore esecutato, dell’ingiunzione a rilasciare l’immobile contenuta nel decreto di trasferimento.

Il motivo di ricorso ed il relativo quesito, senza alcun riferimento alla decisione adottata che si fonda sulla legittimazione passiva del custode del bene in una procedura di espropriazione immobiliare, denunziano che la decisione si sarebbe fondata su un presupposto giuridico inesistente, vale a dire la qualità di custode del T., con violazione del principio dell’onere della prova.

E’ stata richiesta a questa Corte l’affermazione di un principio giuridico non chiaramente esposto, che si fonda sulla presunta inesistenza della qualità di custode in capo al ricorrente, che invece è un dato sicuramente accertato dai giudici di merito ed ammesso dallo stesso ricorrente nella fase di merito del giudizio.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3.

Secondo il ricorrente il giudice dell’esecuzione aveva trasceso i limiti della domanda, ritenendo presenti elementi estranei alla vicenda con violazione del principio tassativo di cui all’art. 112 c.p.c..

Il motivo ed il relativo quesito sono inammissibili.

Infatti il vizio di pronuntia ultra petita si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, come dedotto il ricorrente Sez. 3^, Sentenza n. 15882 del 17/07/2007.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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