Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-03-2011, n. 1414 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 52 del 2010, S. s.r.l. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 2180 del 9 luglio 2009 con la quale è stato dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile il ricorso proposto contro il Comune di Thiene e la Regione Veneto, nonché contro il Consorzio N.T. e la Figli di M. cav. R. s.r.l., per l’annullamento, quanto al ricorso principale, della deliberazione 27 novembre 2006, n. 223 della giunta comunale di Thiene, con cui è stato sospeso il procedimento per l’approvazione della seconda variante al P.I.R.U.E.A. "N.T."; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, della deliberazione 5 febbraio 2007, n. 469/2007, del consiglio comunale di Thiene, con cui è stata modificato lo schema di convenzione per l’attuazione del P.I.R.U.E.A. "N.T.", dell’eventuale convenzione – il cui schema è stato modificato con la deliberazione sub 1 – stipulata tra il Comune di Thiene, il Consorzio "N.T." e F.lli di Cav. M. R. e C. S.r.l. e di ogni altro atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità, tra cui, in particolare, gli eventuali contratti stipulati dal Comune di Thiene per la cessione di alcune aree incluse nell’ambito di attuazione del P.I.R.U.E.A. "N.T."; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, della deliberazione 28 maggio 2008, n. 94/2008 del consiglio comunale di Thiene, che approva la variante n. 2 al P.I.R.U.E.A. "N.T." e di ogni altro atto comunque connesso per presupposizione o consequenzialità, tra cui, in particolare, la deliberazione 15 febbraio 2008, n. 30/2008 della giunta comunale, per l’adozione della variante al P.I.R.U.E.A..

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva ripercorso i fatti secondo il seguente iter cronologico:

A. Il consiglio municipale di Thiene approvò, con deliberazione 7 marzo 2002, n. 475, un programma di riqualificazione urbana edilizia e ambientale (P.I.R.U.E.A.), intitolato "N.T.", il quale fu quindi trasmesso alla Regione Veneto, poiché in variante al vigente piano regolatore generale, e che la Regione approvò definitivamente con la d.g.r. 7 febbraio 2003, n. 286.

Al P.I.R.U.E.A. "N.T." fu poi apportata una prima variante, anch’essa approvata dapprima dal consiglio comunale (deliberazione 15 dicembre 2004, n. 269) e quindi dalla giunta regionale con d.g.r. 6 dicembre 2005, n. 3780.

B. Nell’aprile 2006 fu costituito il Consorzio N.T., che avrebbe dovuto attuare le previsioni del P.I.R.U.E.A., per il quale la giunta comunale, nella deliberazione 19 aprile 2006, n. 79, prefigurò un’ulteriore variante, la quale avrebbe comportato, tra l’altro, l’esclusione dal suo perimetro attuativo delle aree appartenenti alla S. S.r.l., odierna ricorrente.

C. Tuttavia, con la nuova deliberazione 27 novembre 2006, n. 223, la stessa giunta sospese il procedimento per l’approvazione di tale variante; ne seguì una diffida della S. (nota 29 dicembre 2006), affinché il Comune stipulasse con il Consorzio la convenzione per l’attuazione del P.I.R.U.E.A., solo dopo l’approvazione della variante.

In difetto di replica, la S. impugnò con il ricorso introduttivo davanti al T.A.R. la deliberazione 27 novembre 2006, n. 223.

D. Il 5 febbraio 2007 fu approvata la deliberazione consiliare n. 469, con cui venne modificato lo schema di convenzione per l’attuazione del programma "N.T.", provvedimento che la S. ha egualmente impugnato davanti al giudice di prime cure con i primi motivi aggiunti, insieme alla convenzione eventualmente già stipulata tra l’Amministrazione ed i soggetti individuati quali attuatori del P.I.R.U.E.A.

E. In seguito, il Comune di Thiene riattivò il procedimento per l’approvazione della seconda variante, invitando gli interessati a fare pervenire le proprie osservazioni.

In tal modo la S. poté appurare che, diversamente da quanto previsto dalla variante presentata nel luglio 2006, i nuovi elaborati grafici mantenevano all’interrno del P.I.R.U.E.A. la proprietà di S. S.r.l. (mappali 1062 e 193), confermando altresì la demolizione dei fabbricati insistenti sul mappale 1062.

F. Con due susseguenti memorie la S. presentò le proprie controdeduzioni, che però non trovarono accoglimento nella variante, dapprima adottata dalla giunta comunale con deliberazione 15 febbraio 2008, n. 30, e poi definitivamente approvata dal consiglio municipale con la deliberazione 28 maggio 2008, n. 94, la quale, a sua volta, ha formato oggetto d’ulteriori motivi aggiunti davanti al T.A.R..

Costituitisi il Comune di Thiene ed il Consorzio N.T., il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva improcedibile il ricorso principale e dichiarava inammissibili il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia invece non solo l’ammissibilità delle proprie doglianze, ma la loro fondatezza, sottolineando l’erroneità della ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal T.A.R..

Nel giudizio di appello, si sono costituiti il Comune di Thiene ed il Consorzio N.T., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo un rinvio al merito, dato all’udienza del 9 febbraio 2010, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto, dovendosi confermare integralmente la decisione del giudice di prime cure, sia in relazione alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo, sia in rapporto all’inammissibilità dei motivi aggiunti dedotti.

2. – In relazione alla delibazione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse, va effettivamente confermata la valutazione operata nel senso che il procedimento per la nuova variante è stato oggetto di un avvio ex novo, che ha posto nel nulla gli effetti della deliberazione del 27 novembre 2006 n. 223, dal contenuto di arresto procedimentale, per cui il suo annullamento non comporterebbe alcun effetto conformativo.

In merito poi alla questione relativa all’inclusione della proprietà della S. all’interno del piano stesso, la stessa appare confermata dalla lettura degli atti di causa, ed in particolare dalla produzione operata dal Consorzio Thiene, da cui si evince come nel piano approvato nel 2005, e precisamente nell’ambito di attuazione A/31, fossero già compresi i mappali 1062 e 193, di proprietà della società, come pure gli stessi mappali siano individuati nella variante del 2008, ora gravata.

3. – In merito alla dichiarazione di inammissibilità del primo dei ricorsi per motivi aggiunti formulati in primo grado, va osservato come in tale atto ci si doleva per le modifiche intervenute alla convenzione per l’attuazione del piano, riguardanti "l’aggiornamento dei dati catastali e la correzione di imprecisioni normative e lessicali; l’implementazione delle garanzie fidejussorie e la previsione del differimento della loro costituzione al momento del rilascio del primo titolo edilizio; la previsione della necessità della titolarità delle aree per il rilascio dei titoli edilizi e dell’applicazione degli oneri concessori vigenti al momento dei singoli atti; la previsione del termine di 24 mesi per il trasferimento dell’attività della Ditta M.".

Tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è dato capire in che senso tali modificazioni abbiano inciso sulle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all’appellante, atteso che l’appellate pare dolersi solo perché, implicitamente ed indirettamente, tali modificazioni potevano contrastare con la richiesta di completamento della procedura per l’approvazione della variante, in quel momento sospesa.

Anche in appello, le ragioni fondanti tali impugnativa non vengono esplicitate, limitandosi il ricorso ad un generico richiamo alla inclusione del soggetto proprietario nell’ambito dell’area di attuazione del piano, senza evidenziare l’esistenza di un pregiudizio diretto derivante dalle previsioni gravata.

Correttamente, il T.A.R. ha dichiarato l’inammissibilità del primo dei ricorsi per motivi aggiunti, in quanto non sostenuti da un adeguato e concreto interesse.

4. – In merito alla dichiarazione di inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la nuova variante al piano "N.T.", va sottolineato come la supposta lesività di cui ci si duole è data dalla circostanza che l’area di proprietà S. non è stata esclusa dal perimetro del P.I.R.U.E.A., di cui, peraltro, faceva parte ab origine, In sede di discussione orale, l’esistenza del presupposto legittimante è stato sostenuto in relazione all’intervenuta modificazione del piano che, sebbene non attinente i profili proprietari dell’appellante, dava vita ad un nuovo assetto della stessa area, stante la mancata realizzazione di opere prima preventivate.

In merito al primo degli aspetti, occorre evidenziare, come sopra già dedotto, come la proprietà S. fosse inserita ab origine nell’area di applicazione del piano, per cui non vi è stata un’inclusione successiva. Pertanto, l’ipotesi d’esclusione, contenuta nel progetto di variante e mai attuata, non è idonea a sostenere alcun profilo di illegittimità dell’azione amministrativa.

In relazione poi alle innovazioni introdotte, che avrebbero modificato l’utilità fruibile dell’area in senso sfavorevole alla S., va detto che non è dato identificare l’oggetto della doglianza dell’appellante, in quanto la stessa, come acutamente osservato dal giudice di prime cure, tende unicamente a spostare "l’oggetto del giudizio, dalla variante al Programma originario, il quale è però divenuto ormai inoppugnabile".

In ogni caso, le doglianze proposte concernono due profili che ben a ragione il T.A.R. ha ritenuto di non poter esaminare.

Da un lato, l’appellante viene a dolersi del mancato avvio di una procedura di autotutela, dove è invece del tutto pacifico come non sussista un obbligo giuridico in tal senso, dovendosi solo ravvisare una facoltà, giusta la disposizione dell’art. 21 nonies della legge sul procedimento, che rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la scelta sull’annullamento d’ufficio, sempre che ne sussistano ragioni di interesse pubblico.

Dall’altro lato, la variante viene censurata, in senso contenutistico, solo in rapporto ad alcune limitate modifiche effettivamente apportate, ed in particolare in merito alla soppressione di una galleria pedonale, la quale avrebbe dovuto favorire la continuità tra gli spazi pubblici esistenti e quelli di nuova creazione.

Tuttavia, è del tutto dubbia la legittimazione dell’appellante a gravare sotto tale profilo il piano, in quanto il fatto lesivo dell’assetto proprietario, come si è sopra esaminato, non discende dalla variante, ma dall’originaria formulazione del piano, che non è più impugnabile. Se quindi non è il profilo proprietario ad essere inciso, bisognerebbe costruire un diverso ed ulteriore interesse per cui il soggetto privato, che ha già abdicato alla propria tutela per l’interesse potiore della proprietà, possa rimettersi in gioco in relazione ad aspetti di rango minore e secondari rispetto a tale tutela.

Tuttavia, in disparte la considerazione pure fondata del giudice di prime cure (per cui anche tale "ipotetico accoglimento del ricorso avrebbe bensì un effetto caducante sull’attuale previsione della variante che concerne l’area S., ma ciò non trasformerebbe quest’ultima in una sorta di "area bianca’, priva cioè di disciplina urbanistica: verrebbe invece ripristinata la precedente previsione, persistendo così l’assoggettamento all’espropriazione della proprietà medesima, sia pure in base ad un titolo parzialmente diverso"), occorre evidenziare come le censure dedotte non facciano emergere alcuna disfunzionalità del procedimento pianificatorio, che non appare inciso nelle sue ragioni fondanti dalle modifiche in concreto apportate, le quali non solo non ne trasfigurano gli elementi essenziali ma appaiono del tutto compatibili con la sua destinazione alla riqualificazione urbana dell’area.

5. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 52 del 2010;

2. Condanna S. s.r.l. a rifondere al Comune di Thiene ed al Consorzio N.T. le spese del presente grado di giudizio, che liquida, in favore di ognuna delle parti costituite, in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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