Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10104 Spese processuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 26-9-2008 il Tribunale di Sassari rigettava l’opposizione proposta da S.V.U. avverso atto di precetto per il recupero di spese processuali liquidate dal Tribunale di Sassari in favore della EI.Am Immobiliare di I. A.M. e T.E..

Con l’opposizione il S. contestava che non fossero dovute le somme per rimborso forfetario e te voci consultazioni e corrispondenza informativa.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione S.V. U. denunziando come primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14, in relazione alla ripetizione delle spese generali in via forfetaria ritenute dovute anche se non liquidate dal giudice ,ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Motivi della decisione

Il motivo e infondato.

Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali (nella specie applicabile ai sensi del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 14) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. sez. 3^, 22-2-2010 n. 4209).

Come secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alle voci corrispondenza informativa e consultazioni cliente della Tab. B par. 1^, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che tali voci facessero parte dei diritti successivi alla sentenza comunque dovuti, mentre in realtà non erano dovuti trattandosi di ordinanza che chiudeva il procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies, per cui andava applicata la parte seconda della tabella.

Il motivo è infondato.

Infatti il ricorrente erroneamente ritiene applicabile alla fattispecie la parte seconda della Tab. B che riguarda il solo processo di esecuzione, mentre nella specie è applicabile la Tab. B parte prima, che riguarda il processo di cognizione, come ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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