Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-03-2011, n. 1413 Carenza di interesse sopravvenuta Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 7720 del 2009, G.T. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 1369 del 11 febbraio 2009 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della Magistratura per l’annullamento della deliberazione del 10.9.2008 dell’Assemblea Plenaria del CSM, nonché del conseguente decreto presidenziale di nomina, avente per oggetto il conferimento al dott. Papalia dell’Ufficio di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva evidenziato come il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 settembre 2008, avesse deliberato, a maggioranza, la nomina a Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia, a sua domanda, del dott. G.P., con il contestuale conferimento delle funzioni direttive requirenti di secondo grado.

Di talché, il dott. G.T., che ha anch’egli presentato domanda per la copertura di tale Ufficio, ha proposto il ricorso in primo grado con cui deduceva i seguenti motivi di impugnativa:

o Violazione di legge (art. 12, co. 10, d.lg. 160/2006) e della delibera del CSM adottata nella seduta del 21.11.2007 nonché della risoluzione del CSM adottata nella seduta del 10.4.2008 in tema di conferimento di uffici direttivi.

Sarebbe stato obliterato il riferimento alla più lunga durata ed alla maggiore rilevanza degli incarichi direttivi conferiti al dott. T. rispetto all’unico incarico direttivo conferito al dott. Papalia.

La comparazione di risolverebbe in modo favorevole al ricorrente in quanto l’attività del controinteressato risulterebbe non comparabile, per qualità e quantità, con quella svolta dal dott. T..

o Eccesso di potere per illogicità, travisamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sebbene il giudice amministrativo non possa sindacare il merito delle scelte del CSM, il provvedimento dovrebbe ritenersi comunque illegittimo quando il divario tra i due candidati, in relazione alle specifiche esperienze da prendere in considerazione ai fini della valutazione comparativa, sia così ampio.

Il ricorrente, in particolare, avrebbe condotto attività inquirente e requirente in relazione a specifici procedimenti inerenti alle materie di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antiterrorismo, mentre il controinteressato avrebbe svolto, dal 1980, attività inquirente e requirente per reati non inerenti alla criminalità organizzata.

Costituitosi il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della Magistratura, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, ritenuta la correttezza della valutazione operata in relazione ai parametri di giudizio.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’erroneità della sentenza, ricostruendo in maniera opposta i profili di fatto e di diritto che sorreggono la decisione del giudice del primo grado.

Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Questa figura, di stretta elaborazione giurisprudenziale ed ora espressamente prevista all’art. 35 comma 1 lett. c) del codice del processo amministrativo, è accomunata a quella limitrofa della cessazione della materia del contendere per la disciplina, che determina in entrambi i casi l’improcedibilità del ricorso. Tuttavia le due figure si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.

Inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte.

Tale ultima evenienza si realizza proprio nella fattispecie in esame, in quanto la parte appellante, con dichiarazione depositata in data 29 dicembre 2010, l’originario ricorrente ha fatto presente di essere stato collocato a riposo a domanda, facendo così venir meno l’interesse all’accoglimento della domanda proposta in primo grado.

In accoglimento dell’istanza contestualmente proposta, deve quindi dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 del codice del processo amministrativo, con compensazione delle spese tenendo conto delle circostanze sopravvenute.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara improcedibile l’appello n. 7720 del 2009 per sopravvenuta carenza di interesse;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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