Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10101 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La T.A.A.C. s.r.l proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il 7-4-2005.

Resisteva con controricorso la MULTIGRAF S.R.L..
Motivi della decisione

Le parti hanno regolato bonariamente il contenzioso e la ricorrente ha rinunziato al giudizio con compensazione delle spese del grado, rinunzia accettata dalla resistente.

Il giudizio deve dichiarasi estinto con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese del grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *