Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10100 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.n.c. Rock Paul, premesso di aver subito il furto di un’autovettura che era risultata poi danneggiata a seguito di un incidente causato da E.H. e da Ha.Da.

– quest’ultimo, minore all’epoca dei fatti, e sottoposto a vigilanza dell’Evangelisches Johannesstift Berlin e di H.D. – convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano tanto la Fondazione evangelica che la H., chiedendone la condanna al pagamento della somma di circa L. 11 milioni a titolo di risarcimento danni.

Il giudice di primo grado respinse la domanda per difetto di prova che il minore, al momento dell’incidente, fosse alla guida della vettura rubata, ritenendo insufficiente, per altro verso, al fine di affermare la sussistenza di un efficace nesso causale con il danneggiamento conseguente all’incidente, la circostanza del concorso del minore stesso nel precedente reato di furto.

La corte di appello di Trento, investita del gravame proposto da dalla attrice in prime cure, lo accolse, condannando gli appellati in solido al risarcimento dei danni in favore della Rock Paul.

La sentenza è stata impugnata tanto dalla Evangelisches Johannesstift quanto da H.D. con (autonomo, benchè identico nel contenuto) ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Resiste con controricorso la snc Rock Paul.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del controricorso per totale carenza di esposizione dei fatti di causa.

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., artt. 2055 e 2043 c.c.;

insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2048 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

motivazione omessa e/o insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo motivo di ricorso è pienamente fondato.

Al suo accoglimento consegue l’assorbimento delle restanti ragioni di doglianza espresse dai ricorrenti.

Come correttamente opinato dal primo giudice, i fatti di causa – partecipazione dello E. e del minore Ha. ad una settimana bianca organizzata dalla Evangelisches Johannesstift, fondazione con scopi sociali tra cui l’assistenza per 2 ore giornaliere a giovani affetti da carenze educative; allontanamento dei due giovani dall’alloggio per recarsi in una discoteca sino a tarda notte; furto da parte di entrambi dell’autovettura di proprietà della resistente; fuoriuscita di strada durante il tragitto verso l’alloggio e conseguente danneggiamento della vettura – sono tali da non consentire l’accertamento dell’effettivo conducente del veicolo, se non, in via meramente ipotetica, sulla base della presunzione semplice che alla guida si fosse posto l’ E., maggiore di età, e non l’ Ha., appena quindicenne.

E’ affetta pertanto dai denunciati vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione la sentenza di appello nella parte in cui, ritenuta irrilevante la circostanza della esatta identificazione del conducente dell’automezzo, ha imputato l’evento di danno ad entrambi i giovani sull’erroneo presupposto che l’elemento soggettivo ed oggettivo del reato di danneggiamento fosse desumibile, in via di diretta derivazione causale, dal precedente furto del veicolo (esso si commesso in concorso), in quanto la consumazione di tale reato avrebbe comportato, ipso facto, l’accettazione del rischio di un eventuale incidente.

Contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, questa corte deve di converso rilevare come la verificazione dell’incidente non possa in alcun modo dirsi conseguenza causalmente collegata al furto, bensì fatto sopravvenuto di per sè solo idoneo a cagionare l’evento del danneggiamento, degradando irredimibilmente il furto, all’evidenza, al rango di mera occasione e giammai di concausa idonea a determinarlo.

Ne consegue che la mancata identificazione del conducente dell’auto al momento dell’incidente (che, va ripetuto, avrebbe potuto essere ben identificato in via presuntiva, conducendo a diversa soluzione in diritto) impone il rigetto della domanda risarcitoria svolta dall’odierna resistente, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Le spese del giudizio di merito possono, per motivi di equità, attesone il controverso andamento nei due gradi di giudizio, essere interamente compensate. Va pronunciata per converso condanna della resistente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte riuniti i ricorsi, li accoglie e decidendo nel merito rigetta la domanda. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di merito e condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali, in favore di ciascuno dei ricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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