Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10099 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.S.F. convenne in giudizio dinanzi al giudice di pace di Roma D.E., la società Savio e le Assicurazioni generali per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale del quale il D. doveva, a suo dire, ritenersi il responsabile in via esclusiva.

Il giudice di primo grado accolse solo in parte la domanda, applicando la disposizione di cui all’art. 2054 c.c., all’esito di una puntuale valutazione delle risultanze di causa (rapporto dei vigili sopraggiunti sul luogo dell’incidente e contenuto delle deposizioni testimoniali) tale da non consentire una attendibile ricostruzione della dinamica dell’incidente. Valutò poi equitativamente il danno alla vettura, all’esito dell’incertezza della prova fornita dall’attrice sulla spesa occorrente per le riparazioni, descritti dagli agenti come semplici abrasioni al parafango e distacco dello specchietto retrovisore.

La sentenza è stata impugnata dall’attrice con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 2054 c.c.; artt. 112, 113, 116 e 232 c.p.c.).

Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Entrambe le doglianze esulano totalmente dall’orbita delle censure consentite in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace rese secondo equità e travalicano i limiti indicati tanto dalla giurisprudenza di questa corte quanto dal giudice delle leggi con la sentenza 206/2004, poichè, sotto la veste della violazione di norme processuali (in concreto impredicabile), esse lamentano esclusivamente la violazione di norme sostanziali ( l’art. 2054 c.c.) e vizi di motivazione che, nella specie, non si risolvono punto nella contestazione di una (anch’essa impredicabile) inesistenza o mera apparenza della medesima.
P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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