Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 08-03-2011, n. 9111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 22.4.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l’istanza di riabilitazione presentata da A.V., ritenendo che non fosse dimostrato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in quanto "la certificazione in atti è priva di sottoscrizione autenticata ai sensi di legge".

Ha proposto ricorso il difensore, chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza per erronea applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale aveva dato una interpretazione restrittiva e fuorviante dell’art. 179 c.p., n. 2, ritenendo che non fosse provato l’avvenuto risarcimento solo perchè le sottoscrizioni delle parti lese in calce alle dichiarazioni attestanti l’avvenuto risarcimento del danno non risultavano autenticate ai sensi di legge, senza peraltro neppure prendere in considerazione l’irreprensibile condotta di vita tenuta per un ventennio dall’istante dopo la condanna subita. Nessuna norma, secondo il ricorrente, prevede che l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato debba essere rigorosamente provato dall’istante, essendo invece sufficiente anche un principio di prova, idoneo a sollecitare il ricorso ad autonomi poteri d’indagine da parte del giudice.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come correttamente ha osservato anche il Procuratore Generale, la logica stessa della riabilitazione, connessa alla sua precipua funzione, comporta che l’adempimento delle obbligazioni civili non debba essere valutato esclusivamente con le regole proprie della disciplina civilistica.

A.V. ha assolto allo specifico onere probatorio di dimostrare che aveva provveduto al risarcimento dei danni patiti dalle parti lese, producendo dichiarazioni attestanti l’avvenuto risarcimento del danno sottoscritte dalle stesse parti lese.

Il Tribunale di Sorveglianza, se aveva dubbi sulla autenticità delle sottoscrizioni o se riteneva comunque di dover compiere accertamenti, poteva esercitare autonomi poteri di indagine ovvero sollecitare la parte ad integrare la documentazione prodotta.

Il Tribunale di Sorveglianza, in presenza di un principio di prova circa l’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, non può respingere l’istanza di riabilitazione senza compiere accertamenti e senza neppure valutare la condotta dell’istante, in quanto il procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza mira innanzi tutto ad acquisire elementi sicuri della completa emenda dell’istante.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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