Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10096 Sfratto e licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’amministrazione provinciale de L’Aquila, nell’intimare sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida a M.F., espose che il rapporto con il conduttore, avente ad oggetto un’unità immobiliare adibita a vendita di calzature, doveva intendersi cessato, nonostante ‘intimato, opponendosi alla domanda, avesse evidenziato, una sua (ripetutamente) manifestata volontà di stipulare altro e nuovo contratto nei termini deliberati dal consiglio provinciale.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando il M. al rilascio dell’immobile e al pagamento della somma di oltre L. 180 milioni a titolo di canoni scaduti sino al 10 settembre 1992.

La corte di appello de L’Aquila rigettò il gravarne proposto dal conduttore.

Quest’ultimo ha, impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.

Resiste con controricorso l’amministrazione provinciale.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nel suo primo motivo, il cui accoglimento determina l’assorbimento del quarto.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del divieto di aumenti di canoni sancito dalla L. n. 478 del 1987, art. 2 – Violazione del divieto di travalica mento del giudicato sancito dall’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c..

Il motivo deve essere accolto.

Sul tema dell’aumento del canone di locazione, correttamente e condivisibilmente la difesa del M. evoca, di fatti, la disposizione di legge di cui all’art. 2 della normativa integrativa della legislazione vincolistica ( L. n. 478 del 1987), predicativa del divieto, espresso e formale, per il locatore, di richiedere al conduttore aumenti di canone per il periodo dell’occupazione dell’immobile intercorso tra la data di scadenza del regime transitorio di cui alla L. n. 392 del 1978 (e dalle successive modificazioni e integrazioni) e quella fissata giudizialmente per il rilascio, ovvero, ancora, quella della stipula del nuovo contratto.

La statuizione normativa in parola deve ritenersi ipso facto applicabile alla odierna fattispecie, essendo stato il rapporto locativo – sorto in data 1.3.1968 – assoggettato a proroga legale – onde la sua vigenza alla data di entrata in vigore della L. n. 392 del 1978 – così che, ai sensi dell’art. 69 della normativa sull’equo canone, tale rapporto doveva altresì intendersi prorogato al 28.2.1984 ed era attualmente in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 94 del 1982, il cui art. 15 bis ne aveva cagionato una ulteriore proroga al 29.2.1986, data alla quale (come del resto pacifico tra le parti) doveva alfine ritenersi destinato a scadenza il regime t transitorio.

E’ noto come il problema della disciplina giuridica dell’occupazione dell’immobile per il periodo successivo a tale regime transitorio (sia che la vicenda locatizia si concluda con li rilascio iussu iudicis, sia che risulti conseguenza della stipula di un nuovo contratto di locazione) sia stato risolto ex lege, giusta disposto della L. n. 478 del 1987, art. 2 (per effetto del quale al locatore sarebbe stato lecito, detto per incidens, procedere alla richiesta di aumento nella sola – e ben più ridotta misura, rispetto alla fattispecie – del 25%).

La vicenda era stata, peraltro, già oggetto di delibazione da parte prima del pretore, poi del tribunale dell’Aquila, la cui pronuncia non poteva non spiegare effetti di res iudicata nel presente procedimento, contrariamente a quanto ha mostrato di ritenere il giudice del merito nella sentenza oggi impugnata dinanzi a questa corte.

All’accoglimento della doglianza sinora esaminata consegue l’assorbimento del quarto motivo, anch’esso afferente alla tematica della debenza dei canoni di locazione sotto il profilo della relativa prova.

Con il secondo motivo, si denuncia un vizio di omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è infondato, rappresentando il ricorrente a questa corte una congerie di doglianze di mero fatto che, sotto le spoglie del lamentato difetto di motivazione, sono in realtà volte ad ottenere un riesame del merito della controversia – del tutto precluso in questa sede – in ordine alla vicenda negoziale conclusasi con l’intimazione di sfratto del M..

Con il terzo motivo, si denuncia violazione del divieto di domande nuove sancito dall’art. 183 c.p.c. – violazione de divieto di domande indeterminate sancito dall’art. 163 c.p.c..

Il motivo non ha giuridico fondamento, attesa la patente novità e la irredimibile tardività della doglianza.
P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto, rigetta il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello dell’Aquila in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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