Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9109 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pescara applicava a D.A.P., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, aggravato dalla recidiva, commesso il (OMISSIS).

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata che si duole della mancata verifica circa la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., e dell’omessa motivazione sul punto.

3. Il ricorso è inammissibile perchè del tutto generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare a quanto risultava dagli atti redatti in occasione dell’arresto in flagranza. E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti e al valore di sostanziale rinunzia ad ogni contestazione sulla capacità dimostrativa degli elementi acquisti, della richiesta della parte, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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