Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9106 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto deliberato in data 14 maggio 2010, depositato in cancelleria il 18 maggio 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia dichiarava inammissibile (per mancanza dei "requisiti legali") l’istanza avanzata nell’interesse di I.M., attualmente in istato di detenzione domiciliare L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 47 ter, comma 1, di differimento pena facoltativo per grave infermità ( art. 147 c.p., n. 2) o di liberazione condizionale ( art. 176 c.p.).

2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione l’ I. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

– nullità del decreto per violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 2 e art. 176 c.p.; la motivazione viola le prescrizioni di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2 per aver dichiarato inammissibile la domanda di sospensione della pena fondandola su circostanze dell’aggravamento delle condizioni di salute, che peraltro sussistono come documentato dalla certificazione prodotta; il provvedimento gravato è altresì da censurare per la circostanza di aver fatto rinvio al parere negativo del Procuratore Nazionale Antimafia che non è vincolante;

è errata e violativa delle prescrizioni di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2 il provvedimento impugnato per aver dichiarato inammissibile l’istanza e nel contempo aver censurato il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e la carenza di allegazione della impossibilità di adempiere avendo potuto provvedere di ufficio alla acquisizione di documenti e informazioni.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: il decreto impugnato va annullato con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1. – La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p. e il relativo modello procedimentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1 e art. 666 c.p.p., comma 2, la decisione di inammissibilità dell’istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

3.2. – La giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddit-torio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità "de plano", ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Cass., Sez. 1, 19 maggio 2005, n. 23101, rv. 232087, Savarino; Sez. 1, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv.

220687; Cass., Sez. 1, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. 1, 30 ottobre 1996, n. 5642, rv. 206445).

3.3. – Tanto premesso, nel caso in esame, il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione del più volte citato art. 666 c.p.p., comma 2 e dei principi giurisprudenziali sovra indicati, atteso che il Tribunale non si è arrestato alla mera constatazione della non ricorrenza dei requisiti minimi di legge dianzi riportati che impedivano la successiva delibazione di sostanza, bensì ha apprezzato il merito di causa assegnando una valutazione di fatto alle condizioni di salute del richiedente (peraltro non argomentando sulla nuova certificazione prodotta che, quanto meno, segnalava una variazione dello status clinico in precedenza esaminato) e scrutinando altresì il parere del Procuratore Nazionale Antimafia, per poi pervenire, senza l’instaurazione di un contraddittorio con le parti processuali (ricorrente e pubblico ministero) a un concreto giudizio approfondito di non meritevolezza del beneficio richiesto, ancorchè espresso in modo incidentale sotto l’apparenza di un giudizio di ammissibilità. 4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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