Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9105 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 16 aprile 2010, depositata in cancelleria il 25 giugno 2010, il Magistrato di Sorveglianza dell’Aquila rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di M. C. onde ottenere colloqui telefonici e colloqui visivi in via ordinaria.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione il M. chiedendone l’annullamento avendo il giudice erroneamente indicato il ricorrente come in espiazione pena per reati di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 prima parte.

Con motivi nuovi, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., depositati ai sensi dell’art. 123 c.p.p. presso l’ufficio matricola del carcere ove è ristretto e fatti successivamente pervenire in cancelleria, il ricorrente ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l’accoglimento delle medesime.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

3.1.1. – Il ricorso non è per vero correlato al contenuto del provvedimento gravato posto che il Magistrato di Sorveglianza da atto della circostanza che a tutt’oggi il M., in ogni caso, beneficia del regime ordinario di fruizione dei colloqui telefonici e visivi tanto da non venire "leso alcun diritto o interesse" essendogli stato concesso un numero addizionale di permessi in forza dell’esercizio discrezionale sul punto da parte della direzione del carcere. Il ricorrente, peraltro, raggiunto da una nuova condanna in esecuzione per omicidio aggravato ad anni 22 di reclusione, risulta ancora a tutt’oggi nelle condizioni ostative di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 prima parte, come rinvenibile dalla lettura degli atti resisi disponibili.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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