Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9104 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva la domanda avanzata da C.R., volta ad ottenere ai sensi dell’art. 147 c.p. il differimento, per ragioni di salute, della pena ancora da espiare (nove mesi, fino al 14.1.2011) in relazione al reato di violenza sessuale aggravata.

Osservava, a ragione della decisione, che il condannato, di 81 anni, era affetto da ipertensione arteriosa, arterosclerosi, riferite vertigini, crisi e lipotimie. Le patologie, pur serie, erano correlate all’età, di tipo cronico-degenerativo e non caratterizzate da rapida ingravescenza, ed erano tutte trattabili mediante il ricorso a presidi sanitari esterni e il loro decorso non appariva influenzato dalla condizione di detenuto, usufruendo il condannato della medesima assistenze e delle stesse cure che avrebbe potuto ricevere da libero.

Non poteva inoltre disporsi d’ufficio altra misura, vuoi perchè il detenuto non aveva ancora compiuto il periodo di osservazione scientifica richiesto dall’art. 4-bis, comma 1-quater, vuoi perchè permaneva la prognosi di pericolosità cui s’era già fatto riferimento nel provvedimento del 4 novembre 2009, correlata alla commissione di altro fatto della stessa indole nel 2006 e all’atteggiamento tenuto dal tenuto – logorroico e manipolatore – indicatore di un quadro psicopatologico ancora presente.

Ricorre l’interessato personalmente e chiede l’annullamento del provvedimento.

Denunzia che il Tribunale di sorveglianza avrebbe contraddittoriamente valutato da un lato serie le patologie, dall’altro valutato le stesse in modo riduttivo per il loro lento aggravamento; avrebbe omesso di giustificare il permanere della detenzione carceraria alla luce della relazione sanitaria depositata dalla difesa il 21.5.2010 (che riferiva dell’aggravamento della situazione clinica e della necessità di piantonamento per il soddisfacimento delle necessità quotidiane). La detenzione risultava così contraria al senso di umanità e il riferimento alla pericolosità appariva manifestamente illogico attese le reali condizioni del detenuto.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

Il Tribunale ha adeguatamente fondato il suo convincimento sulle relazioni sanitarie e ha correttamente valutato l’adeguatezza delle cure già prestate al ricorrente in ambiente carcerario e in ipotesi somministrabili mediante il ricovero esterno. Del tutto plausibile è quindi la valutazione del pericolo di recidiva nonostante le condizioni di salute e l’età, attesa la particolare natura dei reati (sessuali) posti in essere, la già avvenuta commissione di altro fatto analogo successivo e relativamente recente, il comportamento tenuto carcere e il parere non tranquillizzante formulato dagli operatori penitenziari.

Le doglianze articolate in ricorso sono invece, oltre che in fatto, assolutamente generiche e prive di autosufficienza. Risolvendosi così in una richiesta devolutiva dell’intero merito, improponibile in sede di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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