Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9102

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile il reclamo proposto nell’interesse di M.C. avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla domanda di liberazione anticipata avanzata da quello.

A ragione dell’inammissibilità si osservava che l’avvocato Matilde Lipari, che aveva sottoscritto il reclamo, non risultava nominato difensore dall’istante.

Ricorre l’interessato personalmente e chiede l’annullamento del provvedimento affermando che la nomina dell’avvocato Lipari era stata effettuata mentre era detenuto con dichiarazione resa alla Matricola del Carcere "sull’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 1.3.2010, ed esattamente il 16 marzo 2010".
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

In base alla documentazione acquisita da questa Corte, qui trasmessa direttamente dal Carcere di Giarre, risulta che M.C. il giorno 16 marzo 2010 ha nominato sui difensore di fiducia l’avvocato Matilde Lipari del Foro di Siracusa con atto ricevuto dall’Ufficio Matricola di detto Carcere di Giarre ai sensi dell’art. 123 c.p.p., n. d’ordine registro 76, in relazione a "proc. ord. n. 250/2010 Rigetto liberazione anticipata".

L’avvocato Lipari, ritualmente nominata, era dunque legittimata a proporre il reclamo e il decreto d’inammissibilità va per conseguenza annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza perchè proceda all’esame del merito.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *