Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9101 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Napoli respingeva la domanda avanzata da E.C., di remissione delle spese di mantenimento in carcere per il periodo di detenzione patito dal giorno 10.4.2004 al giorno 11.10.2006 e riferibile alla condanna in data 4.3.2005 della Corte d’appello di Napoli.

Osservava, a ragione del rigetto, che non poteva ritenersi che il condannato avesse tenuto in carcere buona condotta, risultando sottoposto a giudizio penale per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso il (OMISSIS), epperciò nel corso della detenzione, come da comunicazione del Tribunale di Napoli in data 15.4.2010. 2. Ricorre l’interessato a mezzo del difensore, avvocato Carmine Galloro, che chiede l’annullamento del provvedimento per manifesta illogicità e contraddittorietà, anche esterna, della motivazione.

Afferma che il procedimento cui faceva riferimento il magistrato di sorveglianza, n. 15754/2003 R.g.n.r, si riferiva – come risultava dalla sentenza di primo grado allegata per estratto al ricorso – a reato commesso il (OMISSIS), dunque precedente al periodo di detenzione. Era d’altronde impossibile che il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 fosse stato commesso dall’imputato mentre era in carcere.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Come giustamente rimarca anche il Procuratore generale, dagli atti risulta che la comunicazione del Tribunale di Napoli in data 15.4.2010 si riferisce a vicenda processuale, secondo lo stesso certificato dei carichi pendenti allegato, completamente diversa ed antecedente il periodo di detenzione che doveva essere considerato ai fini della remissione del debito.

Il provvedimento impugnato appare dunque fondato su argomento che non ha base fattuale negli atti e che è anzi in contraddizione, per quanto riguarda l’unico dato richiamato, con il contenuto dello stesso.

2. Consegue l’annullamento con rinvio, per nuovo esame, al Magistrato di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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