Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 1390

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 1601 del 31 marzo 2006, definitivamente pronunciando sui separati ricorsi proposti rispettivamente, il primo (NRG. 450/2005) dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. To 2 "Alta Valle Susa"; il secondo (NRG. 451/2005) dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. "Valle Stuta"; il terzo (NRG. 452/2005) dal Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. CN 1 e dal Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. CN 5, tutti per l’annullamento della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 80 – 14233 del 29 novembre 2004 (avente ad oggetto "D.G.R. n. 1511925 del 8/3/2004 concernente i criteri in ordine all’istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistiche – venatorie (art. 20 l.r. 5 settembre 1996 n. 70) – Modifiche), nella parte in cui prevedeva la modifica dell’articolo 11, comma 6, della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004, dopo averli riuniti, li accoglieva, annullando il provvedimento impugnato e compensando tra le parti le spese di giudizio.

Secondo il predetto tribunale, erano fondati i primi due motivi di censura, rubricati rispettivamente, il primo "violazione di legge in relazione ai principi normativi sull’istituzione di aree a divieto assoluto di caccia (artt. 10 e 19 l. 11.2.1992 n. 157, 29 l.r. 4.9.1996, n. 70). Eccesso di potere sotto vari profili" ed il secondo "violazione di legge in relazione ai principi legislativi in materia di aziende faunistico – venatorie (artt. 20 l.r. 4.9.1996 n. 70) nonché del principio costituzionale (art. 3) di uguaglianza – ragionevolezza. Eccesso di potere sotto vari profili", mentre non era meritevole di favorevole considerazione il terzo motivo, con cui era stata lamentata "Violazione di legge in relazione ai principi di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo e di esecutività delle sentenze di primo grado non sospese in grado di appello (art. 7 l. 7.8.1990 n. 241 e 33 l. 6.12.1971 n. 1034): in sintesi, la modifica apportata con la delibera impugnata (alla precedente delibera della Giunta regionale n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004), per effetto della quale "in pendenza di un procedimento giurisdizionale in ordine alla validità della concessione il territorio dell’A.V.F….è soggetto a divieto di caccia" era illegittima, sia perché la previsione di un divieto assoluto di caccia costituiva un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto al regime della caccia programmata, ammissibile solo in presenza di una specifica disposizione normativa, nei relativi limiti da quest’ultima indicata ed in presenza di una puntuale motivazione (estremi che difettavano nel caso di specie), sia perché non potevano assoggettarsi agli stessi effetti situazioni assolutamente diverse, quali la revoca della concessione e la pendenza di un procedimento giurisdizionale circa la validità della concessione.

2. Il sig. G.T. impugnava tale statuizione, chiedendone la riforma in quanto, a suo avviso, i primi giudici avevano erroneamente accolto i primi due motivi di doglianza dei ricorsi introduttivi del giudizio, senza tener conto che questi ultimi dovevano essere invece dichiarati irricevibili per tardività (in quanto rivolti a contestare l’intero impianto dell’articolo 11 dell’atto impugnato) ovvero inammissibili per carenza di interesse (trattandosi dell’impugnativa di un atto generale a contenuto normativo) e comunque erano del tutto infondati nel merito, diversamente da quanto frettolosamente ed immotivatamente statuito.

L’appello veniva iscritto al NRG. 5250 dell’anno 2006.

Si costituivano in giudizio il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. CN 4, il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. CN 1 ed il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale A.T.C. CN 5, nonché il Comprensorio Alpino C.A. TO 2 "Alta Valle Susa – Comitato di Gestione", deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame.

3. Anche la Regione Piemonte chiedeva la riforma della ricordata sentenza alla stregua di un solo motivo di gravame, rubricato "1) Violazione di legge art. 1 l. 157/1992, artt. 5 e 20 l.r. 70/1996; falsa applicazione art. 19 l. 157/1992 e 29 l.r. 70/1996; illogicità manifesta; eccesso di potere per errore sui presupposti", sostenendo l’infondatezza dei motivi di censura sollevati con i ricorsi introduttivi del giudizio, erroneamente accolti dai primi giudizi, con motivazione approssimativa e lacunosa, in virtù peraltro di un’errata interpretazione della normativa rubricata.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 4251 dell’anno 2006.

Anche in questo giudizio si sono costituiti il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. CN 4, il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. CN 1 ed il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale A.T.C. CN 5, deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame; si costituiva altresì il Comprensorio Alpino C.A. TO 2 "Alta Valle Susa – Comitato di Gestione", chiedendo anch’esso il rigetto del gravame siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato.

4. In data 26 novembre 2010 la Regione Piemonte ha depositato copia del verbale n. 96 del 17 ottobre 2006 della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 57 – 4074 avente ad oggetto "Ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 1601/2006. Modifiche alla D.G.R. n. 1511925 del 08.03.04 e s.m.i. concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistiche – venatorie e delle aziende agrituristiche – venatorie"; successivamente con istanza in data 19 gennaio 2011, depositata il successivo 20 gennaio 2011, la stessa amministrazione regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottemperato alla sentenza impugnata, giusta delibera D.G.R. n. 56 – 4074 del 17 ottobre 2006, con annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 6, e 28, comma 5, della D.G.R. n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004.

5. Le parti appellate hanno insistito nelle deduzioni difensive svolte nella memoria prodotta in occasione della udienza in camera di consiglio del 29 agosto 2006.

6. All’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

7. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due appelli, in quanto diretti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a..

8. La Sezione osserva poi che, come emerge dall’esposizione in fatto, in data 26 novembre 2010 la Regione Piemonte ha depositato copia del verbale n. 96 del 17 ottobre 2006 della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 57 – 4074 avente ad oggetto "Ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 1601/2006. Modifiche alla D.G.R. n. 1511925 del 08.03.04 e s.m.i. concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistiche – venatorie e delle aziende agrituristiche – venatorie" e successivamente con istanza in data 19 gennaio 2011, depositata il successivo 20 gennaio 2011, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottemperato alla sentenza impugnata, proprio giusta delibera D.G.R. n. 56 – 4074 del 17 ottobre 2006, con annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 6, e 28, comma 5, della D.G.R. n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004.

In omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo, la Sezione deve prendere atto di tale dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità dell’appello iscritto al NRG. 4251 dell’anno 2006.

9. Peraltro l’ annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 6, e 28, comma 5, della D.G.R. n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004, determina anche l’improcedibità dell’appello (NRG. 4250 dell’anno 2006) proposto dal sig. G.T. per sopravvenuta carenza di interesse.

10. Può tuttavia disporsi la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dal sig. G.T. e dalla Regione Piemonte avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, n. 1601 del 31 marzo 2006, li riunisce e li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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