Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9096 Competenza per territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di San Remo, investito quale giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata dal pubblico ministero, volta alla revoca, per impossibilità di esecuzione, della sanzione sostitutiva della libertà controllata inflitta in luogo della pena detentiva a U.C., irreperibile secondo l’assunto della Procura.

Osservava, a ragione, che il verbale di vane ricerche era dell’ottobre precedente e che tra le ipotesi di revoca L. n. 689 del 1981, ex artt. 66 e 72 non rientrava quella prospettata.

Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo denunziando violazione di legge, deducendo che per giurisprudenza consolidata e condivisibile la impossibilità di esecuzione della sanzione sostitutiva costituisce ragione per la sua riconversione nella pena sostituita.

Ha quindi prodotto memoria il difensore della condannata, chiedendo che l’annullamento sia disposto con rinvio, previa affermazione del principio di diritto che nè revoca nè conversione sono consentiti in casi quali quello in esame.
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il rilievo del Procuratore generale, relativo alla incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione, è fondato e assorbente.

A norma della L. n. 689 del 1981 competente in materia di conversione (art. 66) e revoca (art. 72) della libertà controllata, come delle sanzioni sostitutive in genere, è la magistratura di sorveglianza (vedi, persino per le pene pecuniarie, C. cost. n. 212 del 2003).

Il provvedimento impugnato, affetto da incompetenza funzionale deve per conseguenza essere annullato senza rinvio.

Spetta al Pubblico ministero, se ritiene, trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per l’eventuale inoltro al Tribunale di sorveglianza ai sensi del richiamato art. 66.

Non può essere all’evidenza accolta la sollecitazione del difensore della condannata all’annullamento con rinvio. La necessità di una nuova iniziativa impedisce difatti il rinvio non soltanto in forma prosecutoria ma anche in forma restitutoria.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Sanremo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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