Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-05-2011, n. 10072 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’azione svolta innanzi al TRAP Campania dalla società Vivai Ciccarella, quale proprietaria di un vivaio, oggetto di due distinte occupazioni, per espropriazione ed esecuzione dei lavori, nei confronti del consorzio concessionario dei lavori medesimi, disposti dal Presidente della Giunta Regionale campana in qualità di commissario straordinario del Governo per le zone terremotate: la società attrice chiedeva di essere indennizzata sia per l’occupazione, sia per la perdita di valore del residuo terreno, sia per la distruzione di un certo numero di piante ornamentali. Il giudice adito, preso atto che la domanda della società attrice era stata in sede di precisazione delle conclusioni limitata alla sola indennità di occupazione delle aree adibite a fasce di cantiere, con sentenza non definitiva, condannava in via generica il consorzio convenuto alla corresponsione della chiesta indennità da pagarsi fino alla data della decisione di primo grado e rimetteva la causa sul ruolo per la liquidazione del quantum, disponendo CTU. Eseguita la consulenza, il TRAP liquidava l’indennità di occupazione nella misura di Euro 15 mq e riteneva indennizzabile anche la perdita da distruzione delle piante allocate nel vivaio.

La sentenza era appellata innanzi al TSAP, tanto, in via principale, dalla società Vivai Ciccarella, quanto, in via incidentale, dalla società ARIN, che nelle more del giudizio di prime cure era succeduta al consorzio originariamente convenuto nel giudizio. A sostegno dell’appello principale la società espropriata deduceva la non congruità dell’indennità virtuale di esproprio liquidata, l’erroneità della determinazione del valore del soprassuolo e la violazione dell’art. 111 c.p.c. per la supposta estromissione dal giudizio del consorzio originariamente convenuto. A sostegno dell’appello incidentale, la società ARIN sosteneva che l’indennità avrebbe dovuto essere liquidata sulla base dei valori agricoli medi, stante la natura non edificabile dell’area.

Il TSAP, con la sentenza in epigrafe, rigettava sia l’appello principale, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato, sia l’appello incidentale, ritenendolo carente di interesse, in quanto, sebbene dovesse riconoscersi la natura agricola del terreno, la misura dell’indennità non ne subiva una variazione in diminuzione, stante la coltura pregiata cui il terreno stesso era adibito. Avverso tale sentenza la società Vivai Cecarella propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato anche con memoria.

Resiste la società ARIN con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Altrettanto preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale, perchè notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.: infatti il ricorso risulta notificato alla società ARIN il 3 novembre 2010, mentre il controricorso e ricorso incidentale risulta notificato il 23 febbraio 2011. Passando, quindi, all’esame del ricorso principale, con il primo motivo la società Vivai Ciccarella contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il valore unitario medio determinato in Euro 15,00 mq, prima dal TRAP, e poi dal TSAP nella sentenza qui impugnata. Afferma la società ricorrente che il giudice si sarebbe discostato senza una adeguata motivazione dal valore individuato dal CTU tra gli Euro 20,00 e gli Euro 30,00 mq. Il motivo non è fondato e, peraltro, non coglie nella sua specificità la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale, con circostanziata motivazione, conferma il valore attribuito al terreno dal giudice di primo grado, ma sulla base di una diversa valutazione, e cioè sulla base della natura agricola – e non edificabile – del terreno in questione e della sua destinazione a coltura di pregio (coltura vivaistica) rispetto alla quale il valore agricolo medio può determinarsi in Euro 15,00 mq, identico a quello stabilito, ma su altri riferimenti normativi non applicabili nella specie, dal TRAP. Su questi aspetti, il motivo in esame non contiene alcuna adeguata argomentazione e si palesa come una inammissibile istanza di revisione del merito (e ciò anche in relazione alla identificazione delle aree in questione, attentamente vagliate dal giudice d’appello, con analitica motivazione).

Con il secondo motivo del ricorso principale, la società Vivai Cecarella contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il valore attribuito al soprassuolo, nonostante la formazione in merito di un giudicato (interno) parziale e la mancata prova da parte del debitore del concorso (e della misura del concorso) del danneggiato nella produzione dell’evento. Il motivo è infondato, oltre che inammissibilmente inteso ad ottenere una nuova valutazione da parte del giudice di legittimità, mentre la sentenza impugnata, che, peraltro, non contiene alcun riferimento motivazionale ad una supposta rilevanza del concorso del creditore al verificarsi dell’evento dannoso, è congruamente motivata, anche in coerente aderenza all’indirizzo di questa Corte secondo cui nella determinazione dell’indennità di espropriazione di suoli agricoli non è consentita alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle colture su di esso praticate (c.d. soprassuolo), tenuto conto del fatto che il valore agricolo medio viene calcolato con riferimento ai tipi di coltura effetti va mente praticati, sicchè non possono formare oggetto di separato ristoro le piantagioni esistenti sul fondo espropriato (Cass. 9 aprile 2003, n. 5566; 9 marzo 2004, n. 4732; 12 aprile 2006, n. 8502; 3 aprile p 2007, n. 8361; 21 maggio 2007, n. 11782; 25 novembre 2009, n. 24761).

Con il terzo motivo del ricorso principale, la società Vivai Cecarella contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l’aver la sentenza impugnata ritenuta inesistente l’avvenuta estromissione in primo grado del Consorzio originariamente convenuto e l’aver comunque escluso l’interesse della ricorrente a dedurre la violazione dell’art. 111 c.p.c., non potendosi pervenire ad una condanna solidale tra il Consorzio e la società ad esso succeduta.

Il motivo non è fondato, in quanto non si è verificata, come correttamente rileva la sentenza impugnata, alcuna estromissione dal giudizio del Consorzio "alienante", non essendo stata emessa alcuna pronuncia in tal senso ed essendo stato il dante causa evocato nel giudizio d’appello rimanendo contumace. Pertanto, deve essere rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La reciproca soccombenza e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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