Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 08-03-2011, n. 9087 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Pistoia rigettava l’istanza avanzata con le forme dell’incidente d’esecuzione nell’interesse di A.R., volta alla declaratoria di non esecutività della sentenza pronunziata nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze in data 28.9.2007, pervio accertamento della nullità della notifica dell’estratto contumaciale.

A ragione del rigetto affermava che quanto dedotto dalla difesa, in ordine alla irritualità della notifica dell’estratto contumaciale, non risultava in alcun modo provato.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore avvocato Paolo Tesi, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Denunzia violazione di legge e vizio di motivazione ricordando che l’istanza denunziava che l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato al difensore d’ufficio sul presupposto erroneo che la notifica al domicilio dichiarato era risultata impossibile. In realtà, invece, detta notifica era stata indirizzata ad un domicilio inesatto, essendosi indicata la via con il n. 19/1 anzichè 191/1, e soltanto per tale ragione la relata era stata restituita con l’attestazione "civico inesistente". Per mero scrupolo la difesa aveva inoltre evidenziato come le precedenti notifiche al domicilio esatto erano tutte andate a buon fine.

Il Tribunale aveva lapidariamente affermato che la deduzione non risultava provata, intendendo con ciò dire che in allegato all’istanza non erano state prodotte le copie degli atti processuali che ne avrebbero dimostrato la fondatezza. In tal modo aveva posto a carico del ricorrente un onere insussistente, essendo suo compito verificare, esaminando gli atti del giudizio di cognizione, l’esattezza della prospettazione difensiva.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Come ricorda Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, giustamente evocata dal ricorrente, "nel vigente sistema processuale non sussiste un onere probatorio a carico dell’imputato o del condannato che invochi un provvedimento giurisdizionale a sè favorevole, ma, al più, soltanto un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il dovere di procedere ai relativi accertamenti. Tanto fra l’altro si desume, per la fase esecutiva, dal disposto dell’art. 666 c.p.p., comma 5, che impone al giudice l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione di documenti e informazioni o, ove occorra, all’assunzione di prove". E tale principio vale, a maggior ragione, ove la cosiddetta "prova" sia riferita all’esistenza di una nullità processuale che è in ogni caso compito del giudice verificare d’ufficio.

2. Dagli atti non risulta invece che il giudice dell’esecuzione abbia acquisito l’incarto processuale cui veniva riferita la nullità denunziata.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Pistoia, perchè, acquisiti gli atti del giudizio di cognizione, proceda a nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pistoia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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