Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 1379 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente,dipendente della ASL n.5 di Crotone, veniva sospeso dal servizio dal marzo 1982 al marzo 1992 per la pendenza di un procedimento penale conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p.. A seguito del procedimento disciplinare, veniva emanata, con provvedimento 10 marzo 1992 n. 331, l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei nonchè disposta la riammissione in servizio. Tale provvedimento veniva tuttavia revocato con la deliberazione n. 408 del 6 aprile 1992 dell’Amministratore straordinario della ASL, con cui veniva posto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica un quesito sulla applicabilità alla fattispecie della decadenza di diritto di cui alla legge 18.1.1992, n. 16.

La revoca veniva impugnata dinanzi al Tar Calabria che accoglieva il ricorso, disponendo, quanto alla restitutio in integrum richiesta anche per il periodo anteriore alla riammissione in servizio, che essa dovesse essere limitata "dalla data di esecutività della delibera illegittimamente revocata (aprile 1992) fino alla effettiva riammissione in servizio del ricorrente".

Ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza l’interessato, chiedendo la corresponsione degli emolumenti retributivi e previdenziali maturati durante tutto il periodo di sospensione dal servizio (ossia dal 1982).

Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul rilievo che la domanda attiene ad una pretesa ulteriore e diversa da quella nascente dal giudicato ed oggetto di altro separato ricorso, definito con sentenza n. 1128/07 dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ha proposto appello l’interessato, deducendo l’erroneità della sentenza per non avere il giudice di primo grado correttamente valutato l’effetto ripristinatorio derivante dalla sentenza azionata per effetto dell’annullamento della deliberazione n. 408 del 1992, per avere scorrettamente applicato l’art. 96 del d.P.R. n. 3 del 1957 e non tenuto conto della non equiparabilità della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna. Ha concluso, pertanto, con la richiesta di condanna dell’amministrazione alla corresponsione degli emolumenti non percepiti dal marzo 1982 al marzo 1992, detratti sei mesi per la sospensione dal servizio nonché la ricostruzione della carriera anche a fini previdenziali; in subordine, ha richiesto il risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni non percepite.

Si è costituita la Regione Calabria, intimata unitamente alla ASL, sostenendo il proprio difetto di legittimazione.

All’udienza del 14 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, data la sua estraneità al giudizio in cui è stata emessa la sentenza azionata, pendente tra il ricorrente e la ASL di Crotone, con conseguente inefficacia del giudicato nei suoi riguardi ( art. 2909 c.c.).

Nel merito,l’appello è infondato.

Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la domanda in esame – relativa al diritto alla corresponsione degli emolumenti e delle prestazioni previdenziali non percepiti durante la sospensione cautelare dal servizio dal 1982 al 1992 – non attiene agli obblighi conformativi e ripristinatori discendenti dall’annullamento della deliberazione n. 408 del 1992, che ha revocato il precedente provvedimento di riammissione. Quest’ultimo, invero,(deliberazione n. 331 del 1992) ripristinato per effetto dell’annullamento, spiega la sua efficacia ex nunc senza alcun riguardo agli emolumenti per il periodo anteriore alla riammissione in servizio.

D’altro canto la domanda volta ad ottenere, in virtù della più limitata sospensione disposta all’esito del procedimento disciplinare (sei mesi), la corresponsione degli importi non percepiti relativi agli anni pregressi, è stata già azionata dinanzi al Tar che ha emesso pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (sentenza n. 1128/2007), nonché dinanzi al giudice ordinario presso il quale pende in grado di appello.

Così ricostruita la vicenda processuale, cadono tutti i rilievi proposti in merito alla applicazione dell’art. 96 T.U. n. 3/1957 ed alla non equiparabilità della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, inerenti alla pretesa sostanziale per cui pende il giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Se è vero, infatti, che il giudizio di ottemperanza è preordinato ad assicurare l’assetto degli interessi come si sarebbe formato senza il provvedimento illegittimo della p.a. ed ha natura mista di esecuzione e cognizione tale da consentire al giudice dell’ottemperanza di completare ed integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri,tipici della giurisdizione estesa al merito, finalizzati all’adeguamento dell’azione amministrativa agli obblighi conformativi da esso nascenti (Cons. St. se. VI, 6.6.2008, n. 2735), deve tuttavia riconoscersi, nella specie, che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha espressamente escluso il riconoscimento di diritti patrimoniali in relazione al periodo anteriore al 1992 ("In nessun caso il presente giudizio potrebbe incidere sulla riconoscibilità o meno del servizio prestato anteriormente al marzo 1992, con conseguente autonomia del ricorso richiamato dalla difesa dell’azienda sanitaria rispetto a quello sub judice") dichiarando l’amministrazione tenuta alla restitutio in integrum per il periodo decorrente dalla esecutività della delibera illegittimamente revocata (aprile 1992) fino alla effettiva riammissione in servizio, e che pertanto la pretesa azionata è certamente ulteriore – se non addirittura in contrasto – rispetto agli obblighi nascenti dal giudicato.

Deve pertanto respingersi l’appello e confermarsi la sentenza di primo grado.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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