Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 1377 Elezioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso di prime cure sono state dedotte censure avverso le istruzioni integrative (per le elezioni regionali 2010) per la presentazione ed ammissione delle candidature nella parte in cui indica il numero minimo e massimo di sottoscrittori delle liste provinciali;

Reputato che il ricorso di primo grado si appalesa inammissibile in ragione del carattere non provvedimentale delle medesime istruzioni e del difetto di legittimazione conseguente alla mancata presentazione delle liste sulla scorta del parametro numerico legale;

Reputato, in definiva, che l’appello merita reiezione e che tuttavia sussistono gusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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