Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 08-03-2011, n. 9084 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

preliminari del Tribunale di Vibo Valentia per nuovo esame.
Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 6 luglio 2010, depositata in cancelleria il 7 luglio 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M.V. in ordine al reato a lui ascritto ( L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3) essendo il reato estinto per intervenuta oblazione ex art. 162 bis c.p..

2. – Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore Generale territoriale chiedendone l’annullamento. La decisione era stata assunta in violazione di legge posto che il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 commi 2 e 3 prevede una pena congiunta (dell’ammenda e dell’arresto) sicchè non è ammessa ex lege l’oblazione discrezionale di cui all’art. 162 bis c.p. neanche quando ricorre l’ipotesi del fatto di lieve entità del fatto che costituisce non una ipotesi autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante ad effetto speciale.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1. – Secondo la costante giurisprudenza, pur risalente, ma mai contraddetta di questa Corte di legittimità, citata peraltro dallo stesso ricorrente (Cass., Sez. 1, 16 ottobre 2008, n. 3998, P.G. in proc. Scattoli, rv. 242097; Sez. 1, 25 ottobre 1996, n. 5560, P.G. in proc. Senesi, rv. 206191) il reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, è punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, e il fatto di lieve entità previsto dal comma 3, seconda parte, non costituisce un’ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza attenuante speciale. Ne consegue che esso non è suscettibile della cosiddetta oblazione discrezionale prevista dall’art. 162 bis c.p., neanche nel caso in cui ricorra l’attenuante in parola, sicchè il GIP non poteva pervenire alla declaratoria detta non essendo riconducibile l’illecito in questione al catalogo dei reati estinguibili con tale modalità. 4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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