Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le doglianze articolate in sede di appello non sono suscettibili di favorevole considerazione;
Rilavato, infatti, che l’atto di convocazione ei comizi elettorali è stato correttamente adottato dal Vicepresidente della Regione, nella sua funzione vicaria in sostituzione del Presidente, ai sensi dell’art. 45 dello statuto regionale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione e del conseguente scioglimento anticipato del Consiglio;
Ritenuto, infatti, che nella specie si è verificata una sostanziale sovrapposizione degli istituti delle dimissioni e dell’impedimento, in modo da dar luogo ai presupposti ai quali la normativa statutaria ricollega l’esercizio, da parte del Vice Presidente, della prerogative del Presidente dimissionario che si è contemporaneamente trovato in una condizione di impedimento a svolgere le sue funzioni;
Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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