Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 08-03-2011, n. 9082 Colloqui e corrispondenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 22 aprile 2010, depositata in cancelleria il 26 aprile 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava i reclami avanzati nell’interesse di A.A. avverso le ordinanze 31 luglio 2009, 24 luglio 2009, 24 luglio 2009 del Magistrato di Sorveglianza di Milano di non inoltro, in arrivo e in partenza, di corrispondenza che lo riguardavano.

2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione A.A. chiedendone l’annullamento per difetti motivazionali, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); veniva altresì eccepito vizio di carenza motivazionale del provvedimento gravato in relazione altresì al fatto che il Magistrato di Sorveglianza non avesse competenza a decidere trovandosi il ricorrente in attesa di giudizio.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1 – In relazione all’eccezione di incompetenza si osserva essere del tutto corretta la decisione sviluppata dal Tribunale di Sorveglianza avendo, ancorchè implicitamente ritenuto, il soggetto contemporaneamente detenuto per un titolo definitivo e per una custodia cautelare per diversa causa: in base al disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter, infatti, deve ritenersi la concorrente competenza del Magistrato di Sorveglianza per quel che attiene ai profili inerenti la sicurezza o l’ordine in Istituto, e del giudice che procede in relazione alle esigenze inerenti le indagini. In tal senso depone la diversità delle anzidette finalità, quali espressamente indicate dalla norma in esame, cui non può non corrispondere anche diversa competenza valutativa. La concentrazione della decisione in unico organo, invero, condurrebbe, con risultato inammissibile, o ad annullare uno dei profili valutativi richiesti dalla norma, o ad addossare ad un magistrato la valutazione anche di aspetti a lui estranei. La disciplina sulle limitazioni e i controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è interamente regolata dalla L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, come modificata, per la materia, dalla L. 8 aprile 2004, n. 95). Il primo comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni e censure (visto di controllo), disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma quarto, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto. Le censure e i controlli della corrispondenza, incidendo su un diritto fondamentale le cui limitazioni sono, ai sensi dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, possono essere attuati, anche nei confronti dei detenuti e degli internati, soltanto in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti. Relativamente alla procedura da seguire, l’art. 18 ter ord. pen., comma 6, prevede che, per quanto non diversamente disposto, in relazione al procedimento instaurato a seguito del reclamo proposto nel rispetto dell’iter delineato dall’art. 14 ter ord. pen., trovano applicazione le disposizioni dell’art. 666 c.p.p..

3.2. – Tanto premesso si osserva che il gravame non si profila correlato con il contenuto dell’ordinanza impugnata posto che non censura le determinazioni specifiche del rigetto dei reclami nè propone censure che non siano state già ampiamente esaminate dal medesimo Tribunale con argomentazioni esaustive, congrue oltre che immuni da vizi logici e giuridici. Il Tribunale di Sorveglianza per vero esplicita le ragioni del trattenimento chiarendo che il tenore delle missive è tale da dissimulare sub-contenuti idonei a veicolari informazioni non consentite o dal contenuto non lecito.

4. – Al rigetto consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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