Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 08-03-2011, n. 9081 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 20 aprile 2010, depositata in cancelleria il 23 aprile 2010, il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila rigettava le istanze avanzate nell’interesse di S. N. volte a ottenere la detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1, lett. c) e bis).

2. – Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione S.N. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili: inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, lett. c) (il provvedimento gravato nulla dice in relazione alla detenzione domiciliare richiesta per motivi di salute, interloquendo solo sull’altra misura richieste di cui all’art. 47 ter, comma 1 bis) per inosservanza dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e dell’art. 127 c.p.p. posto che non è stata esaminata la memoria depositata dal difensore e la relativa allegazione illustrante lo stato di salute del ricorrente.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila.

3.1 – Il provvedimento impugnato nulla argomenta, neppure in modo implicito o indiretto, in relazione alla richiesta di detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, lett. c), nè sulla memoria depositata dal difensore con riferimento alla stessa tematica pretermessa dal giudice. Tali lacune motivazionali viziano di illegittimità per incompletezza e violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 l’ordinanza gravata che deve per tale motivo essere cassata in questa sede. La redazione dell’apparato giustificativo, invero, ha la funzione di rendere conoscibili all’interessato, le ragioni logico giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione sollecitando il rispetto delle norme sostanziali e processuali, con la conseguenza che la mancanza di motivazione o la sua mera apparenza deve essere ritenuta sanzionabile con la nullità (Sez. Un., 27 novembre 2008, n. 3287, R., rv. 244118; Sez. 5, 19 maggio 2010, Mastrogiovanni, n. 24862).

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 c.p.p., come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, lett. c) e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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