Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-05-2011, n. 10064 Procedimento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9/22.7.2010, la Sezione disciplinare del CSM ha inflitto al dr. T.M., giudice presso il tribunale di Saluzzo, la sanzione della censura per ritenuta violazione del D.L. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a) e q), in ragione del riscontrato ritardo, nel periodo 1.1.2007 – 5.3.2009, nel deposito di sentenze civili, con punte elevate fino a seicento giorni. Pur avendo riconosciuto le difficili condizioni operative del tribunale di Saluzzo, privo della metà dei giudici previsti nella pianta organica, con evidenti ripercussioni sull’impegno dei magistrati presenti, e le difficoltà connesse al passaggio tra le funzioni di P. M. e quelle di giudice, atteso che i ritardi di cui all’incolpazione si erano verificati proprio nel periodo in cui il T. era passato dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e dal ramo penale a quello civile, l’oggettiva pochezza della complessiva produzione, da parte dell’incolpato nel periodo di cui si tratta (circa cento sentenze), che avrebbe giustificato una tempestività assolutamente maggiore rispetto a quella riscontrata, era elemento idoneo a dimostrare che i ritardi quali descritti in rubrica indicavano che il T. era incorso in una sorta di paralisi decisionale che non poteva esser scusata con la situazione in cui versava il suo ufficio.

Sussistevano quindi gli elementi della gravità, ripetitività ed inescusabilità del comportamento dell’incolpato e la situazione dell’Ufficio quale descritta, poteva solo giustificare l’irrogazione della sanzione minima della censura.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, il dr. T.; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

L’unico motivo su cui il presente ricorso si basa è intestato a violazione ed erronea applicazione di legge; violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 2, e art. 2, comma 1, lett. a) e q).

Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), contraddittorietà della motivazione ove il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame.

La censura si incernia principalmente e sostanzialmente nella affermazione concernente la pochezza della produzione dell’incolpato, che si assume infondata, atteso che non terrebbe conto della esatta e completa produzione del T.. Nel periodi di riferimento infatti, in base ai documenti prodotti nel corso del procedimento disciplinare, era emerso che l’incolpato aveva redatto ben più dei cento provvedimenti annui considerati nella sentenza impugnata, come risultava dalla valutazione di professionalità redatta dal Presidente del tribunale di Saluzzo, da cui emerge che il T. avrebbe redatto trecento sentenze.

Non v’ha dubbio che la decisione impugnata abbia dato atto con piena consapevolezza delle difficili (per usare un eufemismo) condizioni del tribunale di Saluzzo e delle particolari condizioni professionali in cui il periodo, nel cui corso i ritardi nel deposito delle sentenze da parte del T. si sono verificati nella gravità presa in esame, si inseriva, stante che l’incolpato proprio in coincidenza del periodo hi in questione era passato dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e anche dal penale al civile, peraltro valutando tali fattori recessivi proprio rispetto alla oggettiva pochezza della complessiva produzione del T..

La giurisprudenza di questa Corte, con riferimento al ritardo nel deposito delle sentenze da parte del magistrato ha avuto modo in più occasioni (v. recentemente, SS. UU. 23.8.2007, n 17919; 27.7.2007, n 16627) di affermare che il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorchè sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure trovi giustificazione in situazioni particolari.

Orbene, la Sezione disciplinare ha tenuto conto delle particolari situazioni oggettive e soggettive in cui l’incolpato era venuto a trovarsi, ma ha ritenuto che le stesse dovessero essere ritenute recessive a fronte della oggettiva pochezza della complessiva produzione dell’incolpato, stimata in cento sentenze, tanto da dimostrare che il T. era incorso in "una sorta di paralisi decisionale", da non potersi ritenere scusabile con la situazione in cui versava il suo ufficio o con le difficili condizioni professionali del magistrato.

La ratio decidendi risulta pertanto ravvisabile in quella sorta di paralisi decisionale che peraltro dovrebbe ritenersi molto sensibilmente attenuata in ragione delle risultanze documentali prodotte in sede di procedimento disciplinare e riprodotte, anche se soltanto per brani, in ricorso.

Ora, se, come non si ha ragione di dubitare, l’effettiva produzione del T. era stata tripla rispetto a quella considerata, la situazione complessiva deve essere rivalutata alla luce di tali dati, che la Sezione disciplinare non ha adeguatamente considerati, la quale dovrà rivalutare la situazione considerando la documentazione prodotta e valutando se sussistano elementi sufficienti, in base a quanto effettivamente risultante documentalmente ed alla luce degli altri parametri che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in tema di ritardo nel deposito delle sentenze (SS. UU. 4.10.2005, n 19347; 23.8.2007, n 17916, in tema di ragionevolezza del ritardo, per la verità mai richiamata nella sentenza impugnata), per affermare la responsabilità disciplinare del T. in ordine alle incolpazioni a lui ascritte.

L’impugnata sentenza va pertanto cassata per il rilevato vizio motivazionale, con rinvio alla Sezione disciplinare del CSM.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Sezione disciplinare del CSM. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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