Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 08-03-2011, n. 9080 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 25 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 1 marzo 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava le istanze avanzate nell’interesse di K.A.A. B.M. volte a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47) o la detenzione domiciliare ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 bis).

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il K. chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, art. 179 c.p.p., comma 1, art. 666 c.p.p., comma 3 e art. 678 c.p.p., comma 1, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c); il Tribunale di Sorveglianza aveva emesso fuori udienza un’ordinanza con cui, ritenendo necessaria una integrazione istruttoria, fissava per la successiva trattazione l’udienza di prosecuzione del 23 febbraio 2010, regolarmente notificata al condannato. Ma, con successiva ordinanza, depositata in data 18 gennaio 2010, veniva rilevato che l’udienza di rinvio del 23 febbraio 2010 era da ritenersi erronea dovendo per conto reputarsi corretta quella del 25 febbraio 2010. Detta ordinanza e il nuovo decreto di citazione per la stessa udienza del 25 febbraio non venivano notificati al ricorrente.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3.1. – Deve per vero osservarsi che, dall’interrogazione del sistema informatico del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria effettuata in data odierna, è risultato che il ricorrente è stato scarcerato in data 31 dicembre 2010 per espiazione pena. Ne consegue che lo stesso, per raggiunto stato di libertà, non ha più, con evidenza, interesse all’accoglimento del proprio ricorso volto ad accedere a misure alternative alla detenzione. Si impone pertanto la declaratoria di cui in dispositivo, nulla disponendo sulle spese processuali.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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