T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 225 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Espone la ricorrente che l’adìta Sezione, con la sentenza in epigrafe indicata, nel definire la domanda di ottemperanza di cui al ricorso n. 304 del 2010, dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava l’Azienda Usl di Latina al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 1.500,00. Ciò premesso non essendovi stato adempimento del giudicato sulle spese di giudizio agisce, ai sensi dell’articolo 114 del codice del processo amministrativo, per la condanna dell’Azienda all’adempimento dell’obbligo di cui alla predetta sentenza, per la nomina di un commissario ad acta nonché per l’adozione di ogni altra misura riconducibile alla lettera e) della norma citata.

3 Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2011 il ricorso è stato chiamato e poi introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 La domanda è stata ritualmente introdotta ai sensi dell’articolo 87 del codice del processo amministrativo con atto consegnato per la notifica il 26 novembre 2010, notificato il successivo 30, depositato il 3 dicembre 2010; la stessa interessa la sentenza della Sezione n. 1088 pubblicata il 24 giugno 2010, munita di formula esecutiva il 1° luglio 2010, in tal modo notificata il successivo 17.

2 La domanda finalizzata quindi alla dichiarazione dell’obbligo dell’Azienda Usl di Latina di corrispondere al patrono della ricorrente, dichiaratosi antistatario, la somma liquidata con la sentenza di cui sopra è fondata.

3 Considerato pertanto il rituale esercizio dell’azione, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso finalizzato all’ottemperanza. della sentenza della Sezione n. 1088 pubblicata il 24 giugno 2010. L’Azienda Usl di Latina provvederà quindi, tramite il Responsabile del competente Servizio, alle corrispondenti operazioni nel termine ultimo di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, termine oltre il quale l’azienda corrisponderà, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, la somma di Euro 50,00 (cinquanta,00) per ogni ulteriore giorno di ritardo. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto della Provincia di Latina (U.T.G.) designerà, nell’ulteriore termine di giorni 10 (dieci) decorrenti da apposita istanza di parte ricorrente, un funzionario qualificato il quale, sin d’ora nominato Commissario ad acta, adotterà ogni atto necessario per l’esecuzione nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla designazione prefettizia, corrispondendo la somma di cui alla menzionata decisione, maggiorata di quella dovuta a titolo di ritardo e da computare fino alla completa esecuzione del mandato.

4 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato, anche per quanto concerne il compenso spettante al commissario ad acta, ovviamente dovuto in ragione dell’attività di esecuzione richiesta per la persistente inottemperanza dell’amministrazione debitrice.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina:

– accoglie il ricorso n. 1115 dell’anno 2010;

– dichiara l’obbligo dell’Azienda Usl di Latina di prestare esecuzione a quanto statuito dalla Sezione nella sentenza n. 1088 pubblicata il 24 giugno 2010;

– assegna all’Azienda Usl di Latina, alla Prefettura di Latina ed al nominato Commissario ad acta i termini di cui in motivazione per gli adempimenti previsti;

– condanna l’Azienda Usl di Latina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.000,00 (mille,00) Euro; fissa in 800,00 (ottocento,00) Euro il compenso eventualmente dovuto al nominato Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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