T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 224 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con atto notificato il 17 novembre 2008 – depositato il 12 dicembre 2008 -, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione, previo parere del Comitato di verifica di cui alla delibera n. 27293/2006 del 28 novembre 2007, ha respinto la domanda presentata il 6 aprile 2000 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per l’infermità di cui agli "esiti asportazione macroadenoma ipofisario con impegno funzionale";

Considerato che nel dedurre i motivi di eccesso di potere, erroneità dei presupposti, illogicità e difetto di motivazione, il ricorrente ha argomentato l’illegittimità dell’impugnato diniego in relazione al parere del Comitato di verifica nella parte in cui si rileva che "nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica", evidenziando che: (a) detta affermazione contrasterebbe con il servizio prestato anche a bordo di mezzi nautici in dotazione al Corpo ed impegnati in compiti connessi all’attività istituzionale in ambito portuale; (b) l’omessa valutazione di tale servizio, anche alla stregua della relazione di parte, pregiudicherebbe la completezza quindi l’attendibilità del giudizio negativo, con evidenti ricadute in punto di motivazione del diniego di cui all’impugnato decreto ministeriale che al parere ha aderito; (c) le diagnosi si inserirebbero in periodi concomitanti con il detto servizio prestato dal 1985 al 2001 tant’è che il ricorrente è stato prima destinato ad altro servizio e poi collocato a riposo per inidoneità ai servizi di istituto ed al compimento di ogni altra attività lavorativa;

Considerato che gli indicati profili in cui si articola l’unico motivo di diritto, sono fondati perché, pur non essendo precluso, per constante orientamento, all’amministrazione di aderire al parere del Comitato di verifica senza esternare un’approfondita motivazione – necessaria solo ove si voglia disattenderne gli esiti -, dall’indicazione di cui al pronunciamento del comitato emerge che non è stata accordata specifica rilevanza valutativa al servizio richiamato dal ricorrente che per le stesse evenienze è stato anche, come detto, ritenuto inidoneo al disimpegno di qualsiasi attività lavorativa all’interno del Corpo;

Considerato pertanto che il ricorso deve esser accolto per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nel mentre si ritiene equo compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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