T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 223 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il richiamo scritto, notificato il 22.9.08 con riservata amministrativa da parte del signor Questore di Latina nonché la segnalazione del dirigente della Divisione Polizia Anticrimine del 7.7.08 deducendo: travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, eccesso di potere, violazione di legge;

Considerato che ai fini dello scrutinio della proposta domanda di annullamento occorre preliminarmente verificare se, come prospettato dal ricorrente, si versi in ipotesi di "richiamo scritto", quindi di atto a contenuto provvedimentale ed espressione della funzione disciplinare;

Visti gli articoli 3 e 17 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 dai quali si desume che il "richiamo scritto" costituisce sanzione disciplinare da irrogare da parte del capo dell’ufficio ad esito del procedimento disciplinare strutturato nella contestazione degli addebiti al trasgressore, nell’acquisizione e valutazione delle giustificazioni, nella decisione, nella notifica e comunicazione agli uffici;

Considerato che dagli atti prodotti, al di là della segnalazione di cui alla nota in data 7 luglio 2008 del dirigente della divisione polizia anticrimine, non risulta esser stato celebrato alcun procedimento disciplinare, del che si trae conferma anche nella nota a firma del ricorrente del 25 settembre 2008;

Considerato peraltro che l’assenza di tale fase di per sé non assume rilevanza decisiva in termini ricostruttivi;

Considerato che, in relazione alla corretta individuazione del contenuto occorre riferirsi anche al dato letterale, dato dal quale non si desume indicazione alcuna in esito alla possibile riconduzione della nota alla fattispecie di un "richiamo scritto", tant’è che con la stessa il questore "invita" l’interessato ad "un comportamento maggiormente rispettoso della qualifica e del ruolo rivestito, ed improntato a maggiore collaborazione";

Considerato che il dato testuale e l’indicata assenza del procedimento depongono quindi per una ricostruzione della nota impugnata in termini di mera sollecitazione rivolta all’interessato priva di connotazione disciplinare che non può neanche desumersi da altri elementi (intestazione della nota; forma della comunicazione; sottoscrizione del questore) solo astrattamente riconducibili alla sottesa funzione;

Considerato che pertanto, non versandosi in ipotesi di provvedimento tipicamente espressivo della funzione disciplinare, la proposta domanda di annullamento deve ritenersi inammissibile esito questo da estendere anche alla segnalazione del competente dirigente;

Considerato che si ritiene equo compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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