T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 221 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e.
Svolgimento del processo

1 Il ricorrente espone: (a) di esser proprietario di un appartamento ubicato al terzo piano di uno stabile non munito di ascensore nonché genitore di un bambino la cui disabilità è certificata dalla competente ASL; (b) che detta conformazione, ostativa all’installazione di un montascale, lo ha indotto a partecipare agli altri comproprietari, la volontà di dotare l’immobile di un ascensore nonché, in caso di opposizione, di installare a proprie spese una piattaforma elevatrice oleodinamica nella parte posteriore dell’edificio; (c) che, non avendo acquisito il consenso sulle proposte soluzioni ha presentato, il 27 giugno 2006, denunzia di inizio di attività per l’installazione di una piattaforma elevatrice esterna sul retro del fabbricato, allegando le note con le quali i comproprietari hanno negato il consenso. Impugna pertanto il provvedimento in epigrafe indicato per: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 12/89 – violazione di legge e, in particolare, degli artt. 1102 – 1105 – 1122 c.c. – eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per errore nei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di motivazione – violazione art. 3 della Costituzione.

3 Con atto depositato il 22 dicembre 2006 si è costituito il comune di Latina che con memoria del 25 gennaio 2007, ha eccepito l’irricevibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso.

4 Con atto depositato il 25 gennaio 2007, si sono costituiti i sigg. L. Colagiacomo e G. Bulgarelli che hanno eccepito l’irricevibilità, l’improponibilità ed opposto l’infondatezza delle domande.

5 Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 22 febbraio 2007.

6 La Sezione, con ordinanza n. 150 del 27 febbraio 2007, ha respinto l’istanza cautelare.

7 Il comune ha quindi versato, il 17 gennaio 2011, documentazione; il ricorrente ha depositato memoria conclusiva in data 28 gennaio 2011 ed il resistente il 7 febbraio 2011.

8 Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità e/o improponibilità rapportata alla mancata impugnazione dell’atto presupposto di cui alla nota prot. n. 74099 del 13 luglio 2006 rispetto alla quale, quello ora impugnato rivestirebbe, per i comproprietari evocati, evidente connotazione confermativa del diniego; identica eccezione è stata sollevata dal resistente con memoria depositata il 25 gennaio 2007 il quale ha anche opposto (memoria del 7 febbraio 2011) l’improcedibilità del ricorso in ragione della mancata contestazione della successiva, rispetto a quella impugnata, nota del 13 giugno 2007.

1.1 Dette eccezioni, sì come argomentate, sottendono la nozione di "atto confermativo" e di "atto meramente confermativo", il che impone di richiamare, in primo luogo, il costante orientamento per il quale: "Si ha un atto meramente confermativo, c.d. conferma impropria, quando l’Amministrazione, di fronte ad un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; si ha, al contrario, conferma in senso proprio, quando la pubblica amministrazione entra nel merito della nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprime in senso negativo. Pertanto, il provvedimento di conferma si differenzia dall’atto meramente confermativo per due caratteristiche: perché viene disposta una nuova istruttoria e perché, in seguito ad essa, viene adottato un provvedimento di conferma, che assorbe e sostituisce quello confermato. Ne deriva che, per le sue caratteristiche, l’atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare, non rappresentando un’autonoma determinazione dell’amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell’amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate." (T.a.r. Puglia Lecce, sez. III, 15 ottobre 2010, n. 2086; Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7732).

1.2 Ciò premesso, la prima eccezione va disattesa. In punto di fatto deve evidenziarsi che: – con nota prot. n. 74099 del 13 luglio 2006 il comune, nel partecipare all’interessato che i "lavori possono essere eseguiti in quanto consentiti dalla legge n. 13/89" ha anche rappresentato che, "dovrà comunque essere preventivamente acquisito parere di tutti i proprietari del fabbricato."; – detta nota è stata comunicata anche ai comproprietari che l’hanno ricevuta il 15 luglio 2006; – con l’impugnata nota prot. n. 81728 del 3 agosto 2006, dopo aver richiamato il dissenso acquisito il 25 luglio 2006, il comune ha indicato che "… l’installazione della piattaforma elevatrice non può essere eseguita.". Da tanto è evidente la natura istruttoria della citata nota del 13 luglio 2006 perchè pur avendo l’interessato, all’atto del deposito della denunzia, partecipato il contrario avviso dei comproprietari, il comune ha comunque imposto l’acquisizione del consenso all’istallazione della piattaforma, consenso ritenuto rilevante in termini di legittimazione ex articoli 11, comma 1, e 23, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. A tale conclusione induce anche, da un lato, l’invio ai comproprietari della menzionata nota e, dall’altro, il rilievo assegnato al dissenso manifestato dai medesimi con la comunicazione del 25 luglio 2006, successiva, dissenso al quale testualmente si riferisce il diniego del 3 agosto 2006. In definitiva, se la nota richiamata rileva in termini istruttori, la stessa, in quanto inidonea alla definizione del procedimento, non integra una fattispecie di "atto confermativo" cioè, una nuova determinazione di identico contenuto, giustificata da una distinta istruttoria e fondata su una diversa motivazione; la stessa non andava quindi impugnata ed il ricorso è pertanto ammissibile.

1.3 Anche l’eccezione posta dal comune va respinta. Con la nota successiva del 13 giugno 2007, l’amministrazione, richiamando la relazione tecnica di parte depositata il 29 maggio 2007, con la quale l’interessato ha ribadito la necessità di posizionare la piattaforma elevatrice per come già denunziato e l’impossibilità di adottare soluzioni alternative per il superamento della barriera, ha confermato sempre per la stessa ragione l’impossibile esecuzione del progettato intervento. Ora, in disparte la considerazione per la quale un interesse attuale alla caducazione dell’originario diniego ancora sussiste in ragione dell’attivata istanza risarcitoria, va evidenziato che dalla richiamata nota non emerge una conferma dell’esito negativo a seguito di un rinnovata istruttoria, il che comporta che la stessa costituisce, secondo il riprodotto orientamento, "… solo la manifestazione della decisione… di non ritornare sulle scelte già effettuate.", quindi un "atto meramente confermativo" nei confronti del quale il ricorrente non doveva, pena l’improcedibilità del ricorso, proporre autonoma domanda di annullamento.

2 La vicenda sottoposta al Collegio interessa l’applicazione degli articoli 23, comma 1 e 78 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2.1 La prima delle citate disposizioni consente al proprietario o a chi abbia titolo, di presentare la denunzia di inizio di attività. La seconda disciplina due distinte vicende: (a) quella in cui il condominio sia disponibile alle "innovazioni" atte "ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1 del d.P.R 27 aprile 1978, n. 384…", ipotesi questa nella quale la norma dispone, onde facilitare il raggiungimento della maggioranza, un abbassamento del quorum che sarebbe richiesto per le innovazioni, richiamando quelli di cui all’articolo 1136, secondo e terzo comma del codice civile; in tal caso sono da considerare innovazioni adottabili con la maggioranza ridotta tutte le opere idonee al fine, fermo il disposto degli articoli 1120, secondo comma, e 1121 terzo comma del codice civile; (b) la seconda è quella in cui, sussistendo il rifiuto del condominio di eseguire le opere, è consentito direttamente al portatore di handicap o chi lo rappresenta di porre in essere una serie di strumenti atti al superamento delle barriere, limitando la relativa facoltà all’installazione del "servoscala", di "strutture mobili e facilmente rimovibili", alla modifica dell’ampiezza delle porte d’accesso agli edifici, agli ascensori ed alle rampe delle autorimesse.

3 Ciò posto, ad avviso del collegio deve ritenersi fondato il motivo con il quale il ricorrente, ha censurato l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui, il comune ha assegnato decisivo rilievo al dissenso dei comproprietari; ciò in quanto, pur non ignorandosi l’orientamento per il quale l’acquisito dissenso legittima il diniego del titolo edilizio, in vicende come quella in esame la richiamata, da parte del comune, causa preclusiva implica un’opzione risolutiva del contrasto tra posizioni giuridiche configgenti assegnata alla sfera propria della giurisdizione ordinaria.

3.1 Si ritiene pertanto di poter aderire, nella particolare vicenda, all’orientamento richiamato dal ricorrente in sede introduttiva (cfr anche: Coniglio di Stato V, n. 905 del 19 febbraio 2003; 3 gennaio 2006, n. 11). Ed, infatti, deve ritenersi che le citate norme d.P.R. 380/2001, nel richiedere la sussistenza di un titolo legittimante, non possono che riferirsi alla concreta estensione del diritto vantato e fatto valere, senza che debbano ritenersi assegnati all’amministrazione l’accertamento e la risoluzione di possibili contrasti tra posizioni di diritto soggettivo, demandato alla predetta sede naturale di risoluzione di tali conflitti. La valutazione nel caso, va ricondotta alla disciplina pubblicistica che regola la realizzazione delle opere edilizie, senza che il mancato riscontro dell’assenso di terzi o della lesione intersoggettiva che l’attività edificatoria potrebbe eventualmente arrecare, possa incidere sulla legittimità del provvedimento, da adottare sulla base del titolo formale di disponibilità del bene interessato dall’intervento e, in ogni caso, con salvezza dei diritti dei terzi. Il mancato assenso dei comproprietari è pertanto questione che concerne le relazioni privatistiche, cui resta estranea l’amministrazione. Orbene, può anche essere condiviso, in linea di principio che, quando si tratti di intervenire su di un bene che non sia di esclusiva proprietà del richiedente, la titolarità della porzione condominiale non sia sufficiente, da sola, a legittimare la richiesta del particolare titolo edilizio, in quanto la facoltà di eseguire opere sulla cosa comune ovvero di modificarla e/o innovarla a proprie spese può congiungersi alla presenza di elementi negativi desumili dagli articoli 1122 e 1102 (assenza del "danno" alle cose comuni, di alterazione della destinazione e di pregiudizio dell’uso comune). Ma l’accertamento di tali elementi negativi va compiuto solo sulla base delle norme tecniche e regolamentari le quali, secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato, non ostano alla realizzazione della piattaforma atta al superamento delle barriere architettoniche, quale unico intervento suscettivo di realizzazione stante la singolare conformazione strutturale dello stabile.

4 Il ricorrente ha anche avanzato domanda (cfr. atto introduttivo ed istanza di prelievo depositata il 23 aprile 2010) tesa al ristoro: (a) del danno derivante dalla prenotazione della piattaforma e dal versamento dell’acconto, adempimenti questi ai quali si era determinato in relazione al precedente parere favorevole; (b) dei danni morali causati alla famiglia; (c) dei danni connessi all’impossibilità di fruire "dei finanziamenti richiesti e concessi dalla Regione Lazio che, stante la mancata esecuzione delle opere, saranno revocati".

4.1 La domanda va respinta in quanto, per costante orientamento, proprio anche della Sezione (T.a.r. Lazio Latina, 14 dicembre 2010, n. 1975), non è stata adeguatamente provata con riferimento a ciascun capo non ricavandosi dagli atti versati, pur se elencata, documentazione alcuna in esito alla rappresentata prenotazione della piattaforme e/o alla impossibilità di conseguire le richiamate contribuzioni regionali.

5 Il ricorso in definitiva va accolto solo con riferimento alla domanda di annullamento. Le spese seguono come, per legge, la soccombenza per l’ammontare e secondo le modalità di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 81728 del 3 agosto 2006.

Condanna il comune di Latina al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 (mille,00); condanna, in solido, i sigg. C.L. e B.G. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille,00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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