Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 08-03-2011, n. 9026

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, D.P. F., nella qualità di persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip di Roma 16 ottobre 2009, nel procedimento iscritto a carico di O.G. ed altri, per il reato di lesioni personali volontarie.

Deduce la violazione dell’art. 408 c.p.p..

La richiesta del PM di archiviazione le era stata notificata presso la cancelleria dopo un tentativo non andato a buon fine, all’indirizzo dello studio del difensore, indicato dalla essa stessa per l’incombente. L’errore era stato commesso nella effettuazione della notifica poichè all’indirizzo fornito dalla persona offesa, presso lo studio del legale, quella era stata cercata personalmente, mentre la notifica avrebbe dovuto essere effettuata con consegna al domiciliatario.

Il Pg presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l’omesso avviso della richiesta d’archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità "ex" art. 127 c.p.p., comma 5, del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, che può essere fatta valere con ricorso per Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 43754 del 06/11/2008 Cc. (dep. 21/11/2008) Rv.

241675;massime precedenti conformi: N. 30327 del 2004 Rv. 229124).

Nella specie risulta che la persona offesa aveva fatto richiesta di essere avvisata della eventuale procedura di archiviazione e che la notifica di tale avviso era stata tentata, irritualmente e con esito negativo a via (OMISSIS), luogo ove aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore avv. Antinucci.

La conclusione è quella evidenziata dal PG nella sua requisitoria e cioè che la persona offesa, ricercata personalmente – e senza esito – nel luogo che non era di residenza ma quello ove invece essa aveva eletto domicilio presso un terzo, non ha ricevuto un rituale avviso della richiesta di archiviazione del PM, pur sollecitato. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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