Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 08-03-2011, n. 8983 Interesse privato in atti di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 17.6.2010 il Tribunale di Cosenza dichiarava inammissibile l’istanza di riesame, proposta nell’interesse di R.G., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Castrovillari l’11 maggio 2010.

Rilevava il Tribunale che sulla richiesta di riesame, sottoscritta dal difensore e datata 21 maggio 2010, figurava in calce la riproduzione di un timbro dell’Ufficio del Giudice di Pace di ^origliano, privo di numero di protocollo e di controfirma; a fianco vi era altro timbro dello stesso ufficio, sottoscritto dal cancelliere, con la seguente postilla: "depositato in cancelleria il 22 maggio 2010, ricevuto dalla sottoscritta il 24 maggio 2010".

Tale attestazione non conferiva, però, alcuna certezza in ordine al fatto che l’atto fosse stato effettivamente depositato il 22 maggio 2010, ultimo giorno utile per la presentazione (non comprendendosi in base a quali elementi il cancelliere potesse affermare l’avvenuto pregresso deposito).

La mancanza di prova certa del deposito tempestivo comportava la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del gravame.

2) Ricorre per cassazione R.G., a mezzo del difensore, per violazione di legge in relazione agli artt. 324, 582 e 591 c.p..

Dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di deposito delle impugnazioni, assume che l’atto è stato depositato inequivocabilmente il 22 maggio 2010, come confermato dal funzionario che ha provveduto agli adempimenti il 24 maggio 2010.

Costituisce, pertanto, un iperbolico salto logico ritenere che non vi sia certezza in ordine alla data di deposito.

Soltanto se vi siano certezze in ordine ad un ipotetico reato di falso, può essere ritenuta l’intempestività del ricorso.

Peraltro è assolutamente incongruo far gravare sul l’indagato eventuali inadempienze della cancelleria.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Risulta pacificamente, come da atto lo stesso Tribunale, che, in calce al ricorso, vi è un timbro dell’Ufficio del Giudice di Pace di ^origliano recante la data del 22 maggio 2010 (senza indicazione del numero di protocollo) ed a fianco altro timbro dello stesso ufficio, con la seguente postilla "depositato in cancelleria il 22 maggio 2010, ricevuto dalla sottoscritta il 24 maggio 2010", con sottoscrizione del cancelliere. Pur nell’ambiguità e nella irritualità della formula adoperata, il cancelliere comunque attesta (come del resto risulta anche dal timbro apposto) che l’atto era stato depositato in cancelleria il 22 maggio 2010. Nè vi sono elementi, allo stato, (il Tribunale ha trasmesso copia dell’attestazione alla Procura della Repubblica per le sue valutazioni), per ritenere che l’attestazione sia falsa. Peraltro, eventuali inadempienze della cancelleria non possono ricadere sull’utente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di inammissibilità dell’impugnazione, è obbligo del cancelliere attestare la data di presentazione dei motivi di impugnazione e far risultare ogni irregolarità alla presentazione stessa.

Tuttavia nel caso di omessa annotazione della data di deposito da parte del cancelliere, non si può, per ciò solo, ritenere che il deposito sia avvenuto fuori termine, dovendosi il dubbio sulla tempestività della presentazione risolversi in favore dell’impugnante" (Cass. sez. 4 n. 8953 del 13.4.1992).

3.2) Risultando, quindi, in mancanza di elementi di segno contrario, che il deposito in cancelleria è avvenuto in data 22 maggio 2010, l’impugnazione deve ritenersi tempestiva.

L’ordinanza impugnata va, conseguentemente, annullata senza rinvio.

Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Cosenza perchè decida nel "merito" in ordine alla richiesta di riesame proposta da P. G. avverso il provvedimento di sequestro.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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