T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 219 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 5 gennaio 2006, notificato il successivo 10 – depositato il 7 febbraio 2006 – la ricorrente agisce per l’annullamento, con connessa istanza risarcitoria, della delibera consiliare n. 54 del 15 settembre 2005 di ratifica l’accordo di programma ex articolo 34 D. Lgs. 267/2000, concernente la realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di San Valentino e la via Appia Nord in variante al PRG, accordo notificato il 17 novembre 2005 a seguito di istanza di accesso agli atti, depositata il 20 ottobre 2005, successiva alla nota comunale prot. n. 32266 del 3 ottobre 2005, recante comunicazione ai sensi degli articoli 17 e 18 del DPR 327/2001. Dopo aver dedotto l’immediata lesività di detta ultima comunicazione e l’insussistenza della qualità di controinteressate relativamente alle amministrazioni che hanno concorso all’accordo di programma, ha argomentato le proposte domande deducendo: violazione, falsa applicazione di norme di legge artt. 11 e 16 DPR 327/2001 e s.m.i. (7 e 8 della legge 241/1990) – eccesso di potere per difetto di istruttoria e per incongruità dei termini procedimentali – violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12, comma 1, DPR 327/2001 e 34 TUEL.

2 Con atto depositato in data 13 aprile 2006, si è costituito il comune di Cisterna di Latina.

3 Con atto consegnato per la notifica il 29 aprile 2006, notificato il 3 maggio 2006 – depositato il successivo 27 – la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti, il decreto di occupazione d’urgenza.

4 Con memoria depositata il 20 gennaio 2011 il comune di Cisterna di Latina ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità, nonché opposto l’infondatezza del ricorso.

5 Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1 Il ricorso deve esser respinto per quanto di seguito esposto.

2 E" innanzitutto fondata l’eccezione di tardività rapportata dal resistente alla nota prot. n. 32266 datata 3 ottobre 2005 (ricevuta il 6 ottobre 2005) di comunicazione ai sensi degli articoli 17 e 18 del DPR 327/2001, alla quale la ricorrente ha fatto seguire l’istanza di accesso depositata il 20 ottobre 2005. Con la stessa il dirigente del settore competente ed il responsabile del procedimento, hanno partecipato l’accordo di programma conclusivo della conferenza dei servizi, la ratifica consiliare quindi i relativi effetti, ex articolo 10 del d.P.R. 327/2001, cioé l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Va allora richiamato il costante orientamento per il quale, la piena conoscenza si realizza allorquando l’interessato è consapevole dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività. La piena conoscenza che determina la decorrenza del termine di impugnazione, si ricollega all’esistenza dell’atto e dei suoi elementi essenziali (Consiglio di stato, VI, 15 marzo 2004, n. 1332; IV, 15 dicembre 2003, n. 8219) quali l’autorità amministrativa che l’ha adottato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo (Consiglio di stato IV, 19 luglio 2007, n. 4072; 29 luglio 2008, n. 3750); il che impone l’immediata impugnazione, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano altri profili di illegittimità. Sempre in base a consolidato orientamento poi, l’interessato non può giovarsi di atti di propria iniziativa e nel caso quindi non può rilevare la domanda di accesso avanzata dopo la citata comunicazione (Consiglio di stato IV, 12 giugno 2009, n. 3730; n. 1298 del 5 marzo 2010).

2.1 Nella fattispecie il Collegio ritiene poi di condividere l’orientamento per il quale siffatta comunicazione rileva ai fini processuali, in quanto, per il suo contenuto, la stessa consente di individuare in maniera oggettiva il dies a quo da cui decorre il termine d’impugnazione per i soggetti espropriati (T.a.r Campania, Salerno, I 15 maggio 2009, n. 2279; T.a.r. Liguria Genova, I, 12 dicembre 2008, n. 2101).

2.2 Infine va rimarcato che alla vicenda pertiene l’articolo 23 – bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (richiamato dall’articolo 53, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) per il quale, nei giudizi interessanti le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle opere pubbliche, i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. Il ricorso è allora tardivo anche per altro profilo in quanto, a fronte del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario da ricondursi al 10 gennaio 2006, lo stesso è stato depositato il 7 febbraio 2006, quindi dopo la scadenza del termine di quindici giorni.

3 L’atto introduttivo è comunque anche infondato. La ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative con riferimento e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e con riguardo alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Alla fondatezza delle predette censure va tuttavia opposto che il resistente (documentazione depositata il 20 gennaio 2011) ha prodotto, senza che sia stata dedotta altra contraria indicazione, copia dell’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo e di dichiarazione di pubblica utilità connesso all’articolo 11, comma 2, del d.P.R. 327/2001, nonché da copia della gazzetta ufficiale n. 261 del 10 novembre 2003 e del quotidiano locale in pari data.

4 Identico esito deve rassegarsi quanto ai motivi aggiunti che sono infondati in relazione: (a) alla dedotta censura di illegittimità derivata, per quanto su esposto; (b) alla rappresentata violazione dell’articolo 22 – bis del d.P.R. 327/2001 per evidente genericità della censura rispetto alla complessiva articolazione del decreto che riconduce l’urgenza ad una serie di evenienze, per nulla contestate, non ultima la necessità di una tempestiva realizzazione della struttura in connessione alla approvazione dei piani particolareggiati ed alla finalità di cui all’articolo 38 – bis della legge n. 104/1994. Gli stessi sono anche irricevibili per tardività del deposito avvenuto il 27 maggio2006, a fronte del perfezionamento della notifica, da ricondurre al 3 maggio 2006.

5 Le spese seguono la soccombenza per l’ammontare di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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