Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 08-03-2011, n. 8980 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 10 Dicembre 2009 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere in ordine a due distinte ipotesi di reato previsto dall’art. 81 cpv c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 la prima (capo FF) commessa dal 2 al 5 maggio 2009 e la seconda (capo GG) commessa dall’anno 2007 al 16 maggio 2009. Ritiene il giudice che sussistano gravi indizi di uno stabile inserimento dell’indagato all’interno di una sistematica attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, operando come autista che aiutava altra persona nelle azioni di cessione della droga. La stabilità dei collegamenti criminosi e la ripetizione delle condotte è stata considerata (pag. 129 della motivazione) dal giudice indice di elevata pericolosità e fonda il pericolo di reiterazione criminosa che giustifica l’emissione della misura.

Avverso tale decisione la Difesa del Sig. H. propone ricorso immediato avanti questa Corte lamentando violazione di legge e difetto di motivazione per avere l’ordinanza:

a) omesso di esaminare il permanere delle esigenze cautelari alla luce del decorso di un rilevante lasso di tempo dai fatti;

b) omessa considerazione dell’applicabilità della diminuente del citato art. 73, comma 5, attesa la modestia delle singole cessioni;

c) omessa valutazione delle circostanze che depongono per l’assenza di esigenza cautelari, quali l’incensuratezza e la regolarità della presenza sul territorio dello Stato.
Motivi della decisione

Rileva preliminarmente la Corte che la scelta di non proporre istanza di riesame e di procedere con ricorso immediato avanti questa Corte avrebbe dovuto imporre al ricorrente il rispetto dei limiti propri di tale mezzo di impugnazione e, dunque, di proporre motivi attinenti esclusivamente i profili di violazione di legge.

Tali profili possono interessare la motivazione del provvedimento esclusivamente per l’ipotesi di assoluta carenza di motivazione, integrante la violazione dell’art. 125 c.p.p., ma non le ipotesi di contraddittorietà o inadeguatezza del percorso motivazionale, che restano estranee al ricorso diretto alla sede di legittimità.

All’interno del contesto così delineato, la Corte ritiene di non poter accedere alla richiesta del ricorrente di ritenere sussistente l’ipotesi di minore gravità prevista dal del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5: si è, infatti, in presenza di una tema che attiene alla valutazione del materiale probatorio, proprio del controllo di merito.

Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento ai motivi di ricorso concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, questioni che attengono a valutazione di merito e che non possono essere qui esaminate.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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