T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2006 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte ricorrente – partecipante al concorso per l’accesso di nr. 108 (successivamente elevate a nr. 291) unità al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Vice sovrintendente e non utilmente collocatosi nella graduatoria dei relativi vincitori – ha, col ricorso in epigrafe (notificato alla resistente amministrazione l’11.3.2010), impugnato:

– il d.m. datato 10.11.2009 col quale è stata approvata la graduatoria di merito del predetto concorso;

– il d.m. 1.12.2009 col quale – di seguito ad alcune motivate istanze presentate da alcuni candidati – è stata disposta la (ivi denominata) "rettifica" della citata graduatoria;

– il d.m. 08.2.2010 col quale l’amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, ha sospeso l’efficacia della graduatoria in questione per giorni 90 al fine di assumere le iniziative necessarie volte a risolvere le problematiche emerse;

Rilevato che col ricorso introduttivo del giudizio (non corredato da istanza cautelare ed in seno al quale non è specificato il punteggio riportato), parte attrice ha, nello specifico, avversato la predetta graduatoria, contestando l’omessa valutazione di dati titoli di servizio detenuti (per pp. complessivi 2,50) nonché la indebita sottrazione di altri pp.2,50 a causa:

a) di un involontario segno di risposta, nel questionario somministrato, su casella diversa e aggiunta a quella correttamente annerita;

b) dell’errore relativo alla risposta nr.27 del questionario somministrato: errore che è da addebitare all’amministrazione avendo egli contrassegnato la risposta da ritenersi corretta;

Considerato che con decreto del Capo della Polizia del 29.3.2010, pubblicato sul B.u. del personale del Ministero dell’Interno del 31.3.2010 è stata disposta, nei confronti dei candidati cui, in sede di esame, sono stati somministrati i questionari contraddistinti con le lettere "A", "C", "D" e "I", la ripetizione della prova scritta a causa del fatto che alcune delle domande ivi contenute indicavano 4 ipotesi di risposte nessuna delle quali esatta; mentre analoga ripetizione non è stata decretata per i candidati cui è stato somministrato il questionario "G" atteso che l’anomalia ivi presente – e riguardante la domanda nr. 73 la cui risposta esatta era quella indicata dalla lett.a) anziché quella erroneamente indicata alla lett.c) – è stata superata rideterminando il punteggio di tutti i candidati che avevano correttamente indicato la risposta di cui alla lett.a);

Considerato che il ricorrente (che, come riferisce l’amministrazione nella propria memoria difensiva, depositata il 20.1.2011) ricopriva il 552° posto nella graduatoria di cui al d.m. 10.11.2009 ed il 558° posto in quella rettificata di cui al d.m. 1.12.2009, non è stato interessato dalla reiterazione della prova scritta (disposta per effetto del d.m. 29.3.2010) in quanto il questionario somministratogli in sede concorsuale non era contraddistinto da alcuna delle lettere richiamate nel precedente periodo (id est: non presentava vizi di redazione);

Considerato che, una volta ultimati gli adempimenti disposti col d.m. 29.3.2010, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in premessa con d.m. 07.5.2010 il quale, per esplicita menzione contenuta nel relativo art.1, "sostituisce integralmente la precedente di cui al decreto" 01.12.2009;

Rilevato che il d.m. 7.5.2010 è stato ulteriormente rettificato con riguardo alla posizione del solo candidato M.R. con decreto del 21.7.2010;

Vista l’istanza cautelare depositata in data 19.11.2010 nella quale si dà atto sia del decreto 29.3.2010 che dei successivi provvedimenti del 7 maggio e 22 luglio 2010 con i quali ultimi è stata, rispettivamente, sostituita e rettificata la graduatoria di merito del concorso in questione; provvedimenti che, nonostante menzionati, sono rimasti tutti non impugnati da parte ricorrente che ha promosso – sulla base dell’erroneo convincimento che la ripetizione della prova d’esame sarebbe stata consentita nei soli confronti di "quei candidati in cui vi è già stato un accertamento da parte di Cod. Tar" – istanza di sospensione interinale dei provvedimenti indicati nel ricorso introduttivo (e nella premessa della presente decisione specificati) e non anche del successivo d.m. 7.5.2010 che ha sostituito il provvedimento approvativo della graduatoria impugnato dal ricorrente;

Rilevato, quale logico corollario, che tale omissione cagiona l’improcedibilità del gravame in trattazione il cui eventuale accoglimento, interessando atto successivamente sostituito dall’amministrazione con nuova ed autoritaria determinazione rimasta inoppugnata, nessun utile apporterebbe al ricorrente, imponendosi una declaratoria in conformità;

Considerato che la peculiarità della fattispecie consente la compensazione, tra le parti, delle spese di lite;
P.Q.M.

dichiara, per le ragioni esplicitate in parte motiva, improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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