Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2011, n. 10249 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.D.L. impugnava dinanzi al Tribunale di Lecce la decisione con cui il Pretore della stessa città, pronunciando sulla sua domanda intesa ad ottenere la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità, aveva rigettato la domanda. Il giudice d’appello rigettava il gravame senza disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ma tale decisione veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, che, su ricorso della stessa C., rilevava che, quando in appello vengono dedotti nuovi aggravamenti, opportunamente documentati, il giudice del gravame è tenuto ad eseguire nuovi accertamenti al fine di appurare se essi, singolarmente o globalmente insieme alle altre infermità denunciate, abbiano inciso in misura invalidante o inabilitante sulla capacità di lavoro dell’assicurato. La Corte d’appello di Bari, giudice di rinvio, con la sentenza qui impugnata, aderendo alle conclusioni del c.t.u. al quale era stato affidato il rinnovo delle indagini peritali, condannava l’INPS al pagamento, in favore della C., dell’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1 agosto 2001, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era stata accertata l’insorgenza di una nuova malattia caratterizzata da episodi ricorrenti di perdita di coscienza.

2. Di questa sentenza la C. domanda la cassazione con due motivi. L’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si lamenta la omessa valutazione del complessivo quadro morboso della ricorrente, ai fini sia della configurazione delle condizioni per il diritto a pensione di inabilità sia della determinazione della decorrenza della prestazione. Con il secondo motivo la ricorrente si duole che la sentenza impugnata si sia limitata a richiamare le conclusioni diagnostiche del c.t.u. senza considerare le sue complessive condizioni di salute a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così come invece impone la disciplina in materia di prestazioni previdenziali.

2. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione delle censure proposte, sono infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche in relazione alla data di decorrenza della prestazione (cfr. ex multis Cass. n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009). Nella specie, le censure della ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generici, in particolare, i riferimenti agli accertamenti che sarebbero stati omessi dal c.t.u. ed alla gravità delle malattie che dallo stesso non sarebbero state prese in considerazione, oltre che alla rilevanza probatoria dei suddetti accertamenti; anche perchè la ricorrente non ha riportato interamente in ricorso il contenuto della relazione di consulenza tecnica (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), nè ha precisato dove e quando i rilievi di cui trattasi sono stati sottoposti all’esame del giudice di rinvio (con ulteriore violazione del suddetto principio).

3. In conclusione, il ricorso è respinto. Non deve provvedersi in ordine alle spese trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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