T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2005 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con avviso pubblicato sul BURL n. 3 del 21.1.2009, parte terza, la Regione Lazio ha attivato una procedura di evidenza pubblica finalizzata al conferimento di n. 24 incarichi dirigenziali da attribuire a soggetti esterni all’amministrazione regionale.

Le procedure di selezione trovano il loro fondamento normativo nell’art. 20 della L. reg. n. 6 del 2002 che, al comma 7, prevede che gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite del dieci per cento della dotazione organica, dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo, dell’otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone esterne di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o equiparate o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

Il ricorrente ha presentato domanda con specifico riguardo al conferimento di due incarichi: dirigente dell’area relazioni istituzionali della Direzione regionale Attività produttive del Dipartimento economico e occupazionale e Dirigente dell’Area programmazione negoziata per lo sviluppo locale della Direzione regionale Programmazione economica del Dipartimento economico e occupazionale.

Non avendo conseguito la nomina in nessuno dei due incarichi richiesti -con il ricorso in epigrafe- il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione dei principi di trasparenza che debbono osservarsi nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica; violazione art. 29, paragrafo F, dell’allegato H del regolamento regionale n. 1/2002 recante la disciplina della procedura di conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione regionale;

2). Violazione art. 3 L. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;

3). Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta delle valutazioni operate; eccesso di potere per contraddittorietà;

4). Illegittimità propria oltre che derivata per le illegittimità di cui si è finora detto degli atti di conferimento degli incarichi, per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione della lex specialis della procedura.

Si è costituita la controparte con deposito di memorie.

I). In via preliminare deve essere affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione Lazio nella memoria depositata il 10.12.2010.

In particolare, la Regione sostiene che il ricorso proposto è sottratto alla cognizione del giudice amministrativo in quanto il ricorrente non impugna la scelta dell’amministrazione di ricercare all’esterno, mediante un atto di macroorganizzazione, i soggetti cui affidare gli incarichi de quibus. Il ricorrente grava infatti di impugnativa i paritetici atti di conferimento di incarichi dirigenziali che, ex art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001, costituiscono atti di gestione del datore di lavoro, come tali soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorrente replica con la memoria depositata in data 9.12.2010 nella quale sostiene che la giurisdizione ordinaria sussiste soltanto allorchè il rapporto di lavoro con la PA sia già in essere in capo al soggetto coinvolto e ci si trovi, pertanto, in una fase successiva a quella della procedura concorsuale in cui la PA agisce come datore di lavoro (e non come autorità, come nella specie).

Il Collegio ritiene l’eccezione fondata e meritevole di accoglimento.

La Corte di Cassazione (Cass., sez. un., 15 febbraio 2007, n. 3370) ha già affermato che spetta all’a.g.o. la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la revoca di incarichi dirigenziali (in quel caso si trattava della revoca dell’incarico di un dirigente di struttura sanitaria complessa, conferito dal direttore generale di un’azienda ospedaliera; cfr. anche Cass., sez. un., 12 giugno 2006, n. 13538, secondo cui è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia concernente l’accertamento dell’illegittimità della revoca dell’incarico di direttore generale del comune).

Si radica invece la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le p.a. definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass., sez. un., 9 febbraio 2009, n. 3052).

Quindi occorre distinguere. Solo la diretta cognizione degli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, – quali atti presupposti, rispetto a quelli di gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto – spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., sez. un., 8 novembre 2005, n. 21592; id., 13 luglio 2006, n. 15904; id., 4 aprile 2007, n. 8363).

Invece la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando il giudizio investe direttamente atti di gestione del rapporto, anche dirigenziale, in relazione ai quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., sez. un., 28 dicembre 2001, n. 16218; id., 16 ottobre 2003, n. 15490).

Questo orientamento è stato da ultimo confermato da Cass., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3677, che più in generale ha affermato che in caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica (nella specie, di un Comune), con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell’incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso anticipato dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento.

Venendo al caso di specie non sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto, appunto, sono impugnati gli atti paritetici di conferimento degli incarichi dirigenziali ai soggetti esterni all’amministrazione.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito -ex art. 11 c.p.a.- mediante riassunzione a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell’art. 30 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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