T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2003 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 26 marzo 2007 e depositato il successivo 27 marzo 2007, i ricorrenti – dipendenti del Ministero dell’Interno, Personale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile (Polizia di Stato), addetti presso il Reparto Scorte della Questura di Roma – chiedono il riconoscimento dell’indennità servizi esterni nei termini sopra indicati e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione della stessa.

In particolare, i ricorrenti espongono che:

– a fronte di turni di servizio con durata settimanale di 36 ore e durata giornaliera di sei ore, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, hanno turni di servizio della durata giornaliera di 12 ore (cui segue un giorno di riposo), come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare: – prendono servizio la mattina alle ore 7.00 e vengono comandati a svolgere servizio di scorta e tutela con relativi ordini; – può verificarsi che, nel corso di una medesima giornata, ricevano un nuovo ordine di servizio "per l’espletamento di un altro servizio"; – al termine di ogni servizio svolto redigono una relazione, con annotazione, tra l’altro, degli orari di inizio e di rientro dal servizio (il quale, spesso, o quasi sempre, "si verifica oltre le ore 22,00);

– la svolgimento dell’attività risulta da un apposito Registro, c.d. "Ordine di Servizio" e dai relativi "Fogli di Servizio", tenuto presso il Reparto Scorte della Questura di Roma e presso il Viminale;

– nonostante il consueto svolgimento di due servizi esterni (o talvolta, di un unico servizio esterno della durata di due turni, ovvero di 12 ore, e spesso più lungo) nell’ambito della stessa giornata lavorativa, non gli viene riconosciuto il pagamento dell’indennità servizi esterni in misura doppia.

Ciò detto, i ricorrenti contestano l’operato dell’Amministrazione ed, a supporto della loro pretesa al riconoscimento ed alla corresponsione dell’indennità de qua in misura doppia, deducono i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. 5 GIUGNO 1990 N. 147, DELL’ART. 9 DEL D.P.R. 31 LUGLIO 1995 N. 395, DELL’ART. 11 DEL D.P.R. 16 MARZO 1999 N. 254 E DELL’ART. 9 DEL D.P.R. 18 GIUGNO 2002 N. 164. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA" MANIFESTA; PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; PER SVIAMENTO DI POTERE. Le norme richiamate non pongono limiti al numero di servizi esterni che possono essere ordinati anche nel corso di una stessa giornata. Ne consegue che, se il dipendente viene comandato a svolgere più servizi esterni nel corso della stessa giornata, "allo stesso dovrebbe essere corrisposta la relativa indennità moltiplicata per il numero di servizi esterni svolti nel corso della stessa giornata". Tale principio risulta confermato dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con circolare 24 maggio 2006, prot. n. 557/RS/01/20/1060. Atteso il carattere meramente interpretativo di tale circolare, le norme vigenti devono essere interpretate nel senso che esse, sin dalla loro emanazione, dispongono l’obbligo di corrispondere un numero di indennità per servizi esterni corrispondente al numero di servizi esterni resi dal dipendente nell’ambito della stessa giornata, a far data, tra l’altro, dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 395/1995. I ricorrenti chiedono, poi, il riconoscimento alla corresponsione della doppia indennità anche con riferimento ai casi in cui siano comandati a svolgere un unico servizio esterno della durata (12 ore) pari a due turni di servizio (di 6 ore ciascuno).

Con atto depositato in data 28 maggio 2008 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – rispettivamente in data 9 novembre 2010 e in data 26 novembre 2010 – ha depositato documenti ed una memoria, con la quale: – eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale "almeno di quella parte dei crediti rivendicati… risalenti a date anteriori al 26.3.2002 o, al più, a cinque anni prima rispetto alla data di effettivo e rituale inoltro della previa diffida che gli istanti genericamente affermano di aver presentato in epoca imprecisata"; – eccepisce l’inammissibilità del ricorso per genericità; – nel merito, oppone l’infondatezza del ricorso sulla base del D.P.R. n. 254/1999, il quale – oltre ad estendere per la prima volta l’indennità di servizio esterno al personale del servizio di scorta – "ha inteso riferirsi ad attività….. rese in ambiente esterno per l’intera durata del turno e cioè dell’orario obbligatorio giornaliero di lavoro"; – in ogni caso, la Commissione Paritetica di cui all’art. 29, comma 3, del D.P.R. 164/2002, riunitasi in data 20 marzo 2007, ha innovativamente ritenuto che "al personale che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, dell’accordo Nazionale Quadro vigente, effettua un’articolazione del servizio a giorni alterni compete l’indennità servizi esterni in misura doppia nella giornata in cui presta lavoro" e, dunque, il citato emolumento va attribuito al personale che ne abbia titolo con decorrenza 14.6.2006 (data in cui è stata formulata la richiesta alla predetta Commissione) e non certo dall’1.11.95, come, invece, pretenderebbero i ricorrenti; – stante tale parere, va, peraltro, dichiarata la sopravvenuta carenza degli istanti ad ottenere una decisione favorevole in ordine ai servizi esterni effettuati a far tempo dal 14.6.2006.

In seguito al deposito di documenti, risalente al 30 novembre 2010, in data 10 dicembre 2010 i ricorrenti hanno prodotto osservazioni sulla documentazione depositata dalla difesa erariale.

Il successivo 22 dicembre 2010 hanno, poi, prodotto "osservazioni alla memoria dell’Avvocatura".

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve formare oggetto di esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso "per genericità", formulata dall’Amministrazione resistente.

Tale eccezione non è meritevole di condivisione, atteso che:

– la pretesa avanzata dai ricorrenti – almeno quella formulata "in via principale" – presenta l’indiscutibile peculiarità di trovare essenzialmente fondamento in un presupposto di fatto contemplato e disciplinato nell’ambito dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, consistente – appunto – nella previsione per gli addetti presso il "reparto scorte" della prestazione del servizio della durata settimanale di 36 ore – non nel corso di sei giorni lavorativi, bensì – in soli tre giorni, con turni di servizio della durata giornaliera di 12 ore. In altri termini, è doveroso rilevare che la pretesa de qua – proprio in quanto trae origine non da fatti contingibili, legati ad esigenze di servizio temporanee, bensì da previsioni che regolamentano le modalità di espletamento del servizio stesso – non necessita della produzione di adeguati mezzi di prova o di precise indicazioni, utili per l’individuazione del presupposto in questione. In ragione di tale constatazione si può, pertanto, affermare che – a differenza dei casi oggetto di esame nelle decisioni del Consiglio di Stato prodotte dall’Amministrazione – non sussisteva a carico dei ricorrenti alcun obbligo di specificare "l’accadimento in concreto dei fatti previsti in astratto dalla norma", atteso che – al fine del decidere – si profila bastevole l’appartenenza di quest’ultimi al "Reparto scorte della Questura di Roma". Tale assunto trova, tra l’altro, conferma nella deliberazione della Commissione Paritetica di cui all’art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 164 del 2002, di è stata data già evidenza nella precedente narrativa, la quale – appunto – riconosce "l’indennità servizi esterni in misura doppia" al "personale che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, dell’accordo Nazionale Quadro vigente, effettua un’articolazione del servizio a giorni alterni", senza alcuna ulteriore specificazione e, dunque, senza imporre oneri dal punto di vista probatorio;

– in ogni caso, è evidente che – in ipotesi del tipo di quella in esame – l’Amministrazione è già in possesso di tutte la informazioni utili per accertare la sussistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa formulata e, dunque, per quantificare – in relazione a ciascun ricorrente – la misura dei crediti retributivi rispettivamente vantati.

In definitiva, l’eccezione in esame è priva di giuridico pregio.

2. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati, fatta – comunque – salva la fondatezza della dedotta eccezione di prescrizione.

E’, infatti, noto che, trattandosi di emolumenti correlati al rapporto di pubblico impiego, trova applicazione l’art. 2948 c.c., secondo il quale – come ripetutamente affermato dal giudice amministrativo – i crediti di lavoro di pubblici dipendenti soggiacciono sempre alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428, senza alcuna distinzione per l’ipotesi che il credito retributivo sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell’Amministrazione (cfr., tra le altre, C.d.S., IV Sez., 12 giugno 2009, n. 3718; C.d.S., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4251).

Ciò premesso, va rilevato che – in materia – la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi con la recente sentenza n. 9360/2009, la quale ha poi trovato sostanziale conferma nella decisione del Consiglio di Stato n. 989/2011.

Non ravvisando motivi per discostarsi dall’orientamento assunto, il Collegio ritiene, pertanto, che la pretesa avanzata in via principale dai ricorrenti sia fondata per i motivi di seguito riportati:

– il fondamento diretto della pretesa de qua va rinvenuto nell’art. 11 del D.P.R. n. 254 del 1999, il quale – stabilendo che, a decorrere dal 1° giugno 1999, al personale che svolge attività di scorta spetta l’indennità servizi esterni (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, n. 5693 del 2006) – va rapportato "non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, con pari trattamento dei lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate quale servizio esterno" (cfr. C.d.S., n. 989/2011, già citata);

– rispetto a tale disposto va, infatti, escluso che l’intervento della Commissione Paritetica e, da ultimo, il D.P.R. n. 170 del 2007 abbiano "valenza innovativa", bensì costituiscono una mera conferma della spettanza del diritto di cui si discute;

– a supporto di ciò depone il chiaro rilievo che, su un piano logico prima ancora che strettamente giuridico, non si comprenderebbero altrimenti i motivi per i quali l’Amministrazione possa ritenersi legittimata a corrispondere il richiesto beneficio dal 14 giugno 2006, ossia in virtù di un semplice parere reso alla Commissione Paritetica di cui all’art. 29, secondo comma, del D.P.R. n. 164 del 2002, tenuto conto che un diritto patrimoniale di natura retributiva, quale l’indennità di cui è questione o ha fondamento in una norma di legge ovvero di un D.P.R. recante recepimento di un accordo sindacale o non lo ha (e tale fondamento – nel caso di specie – non può che essere individuato nell’art. 11 in esame).

In conclusione, ai ricorrenti, addetti al reparto scorte con turni di servizio a giorni alterni, organizzati globalmente sulla base di ordini formali di servizio, con orario pari al doppio dell’orario ordinario di servizio e successivo riposo compensativo, va riconosciuto il diritto a percepire, per il periodo dal 26 marzo 2002 (in ragione della prescrizione eccepita dall’Amministrazione ed in carenza di elementi atti a comprovare l’intervento di atti interruttivi di quest’ultima in epoca antecedente alla data di notificazione del ricorso) fino al 13 giugno 2006 (atteso che da tale data il compenso de quo risulta già riconosciuto dall’Amministrazione in virtù della deliberazione della Commissione paritetica), l’indennità giornaliera per servizio esterno in misura doppia, per i giorni di effettivo servizio prestato, in ragione del doppio orario di lavoro svolto rispetto a quello ordinario, con conseguente condanna della resistente Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti degli importi arretrati a ciascuno spettante.

Quanto alla richiesta di accertamento del diritto anche alla corresponsione, avuto riguardo alla sorte capitale costituita dagli importi arretrati dell’indennità di cui trattasi, di interessi e rivalutazione monetaria, la stessa non è accoglibile, ricordando il Collegio che, ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, è disposto il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria con riferimento ai crediti dei dipendenti pubblici per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994; tale previsione di legge primaria non lascia spazio alcuno sulla decorrenza della regola del divieto di cumulo, operativo per le pretese avanzate, come nel caso di specie, successivamente alla data di riferimento. Pertanto, sugli importi spettanti a titolo di arretrato dell’indennità non percepita vanno calcolati i soli interessi nella misura del tasso legale, ovviamente per ciascun rateo della spettante indennità fino all’effettivo soddisfo.

Sussistono, infine, giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma – Sezione I ter accoglie il ricorso n. 2640/2007 e, per l’effetto, condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme per come in motivazione indicate.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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