ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 6-5-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza, fino al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del traffico e della mobilita’ nel territorio delle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari-Olbia; Visto l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841, che dispone il proseguimento delle iniziative inerenti alla realizzazione delle opere infrastrutturali «IX lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia finalizzate al potenziamento dell’aeroporto di Olbia, adeguamento della viabilita’ di accesso e opere connesse – strada statale n. 125 Orientale sarda, ponte sul Rio Padrongianus»; Visto l’art. 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854, inerente la realizzazione delle opere infrastrutturali del citato IX lotto funzionale, ed opere connesse; Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e l’Intesa generale quadro, sottoscritte tra Governo e regione autonoma della Sardegna in data 11 ottobre 2002 ricomprendente, tra l’altro, i principali corridoi stradali della Sardegna; Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, avente ad oggetto «Fondo per le aree sottoutilizzate riserva di programmazione strategica a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri» che ha istituito, a valere sulle risorse del FAS complessivamente disponibili per le Amministrazioni centrali, una quota di 9,053 miliardi di euro quale riserva di programmazione a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con finalita’ di programmazione strategica per il sostegno dell’economia reale e delle imprese; Vista la delibera CIPE 17 dicembre 2009, in corso di pubblicazione, che ha assegnato la somma di 162 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo della strada statale Olbia-Sassari a valere sul fondo di cui alla citata delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, in relazione alla quale la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2009; Considerato che l’intervento «Completamento e adeguamento tratta SS 597/199 Sassari-Olbia» e’ stato ricompreso nell’atto aggiuntivo all’Intesa generale quadro, sottoscritto tra Governo e regione Sardegna in data 2 ottobre 2009, per l’integrazione del programma delle infrastrutture strategiche; Considerato che la grave situazione emergenziale interessante l’arteria in argomento e’ caratterizzata da un’elevatissima incidentalita’ causa di innumerevoli eventi anche mortali, e che si rende pertanto necessario provvedere con la massima urgenza all’esecuzione delle opere viarie idonee a mettere in sicurezza gli elevati flussi di traffico stradale; Ravvisata, quindi, la necessita’ di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell’emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di esercizio dell’arteria in argomento, interessanti i dieci lotti della medesima strada statale, ed opere connesse; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico datata 31 marzo 2010; Acquisita l’intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 13 aprile 2010; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna e’ nominato Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita’ nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale n. 597/199 Sassari-Olbia. 2. Il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 e puo’ adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere. Il Commissario delegato provvede, eventualmente per il tramite del soggetto attuatore di cui al comma 3, ad assicurare la urgente realizzazione dell’opera, anche mediante stralci funzionali o per singoli lotti, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, espletando le procedure necessarie per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, e degli atti conseguenti, nonche’ per la direzione dei lavori. La corresponsione dei compensi incentivanti correlati alla realizzazione dell’intervento e’ disciplinata da apposito provvedimento del Commissario delegato. 3. Per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Commissario delegato puo’ avvalersi, quali soggetti attuatori, del Capo Compartimento della viabilita’ per la Sardegna dell’ANAS S.p.a., che si avvale della collaborazione del personale degli uffici dal medesimo individuati, o di altre amministrazioni pubbliche, ed operano sulla base di direttive impartite dal Commissario medesimo. 4. Il commissario delegato, qualora si avvalga dei soggetti attuatori di cui al comma 3, ne verifica l’operato ed il tempestivo raggiungimento degli obiettivi, e determina altresi’ il relativo compenso spettante.

Art. 2

1. Il Commissario delegato provvede, con le modalita’ di cui al
comma 2, alla approvazione del progetto dell’opera. L’approvazione
del progetto definitivo, nel suo complesso ovvero per singoli lotti
funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali
e comunali, costituisce ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed
indifferibilita’ dei lavori, in deroga all’art. 98, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l’applicazione
dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima
dell’espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno
con i termini di legge ridotti della meta’.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Commissario delegato acquisisce,
prima della approvazione del progetto, preliminare e definitivo, le
proposte e le osservazioni degli enti gestori dei servizi
interferenti, convocando, ove necessario, apposita Conferenza dei
servizi, che dovra’ comunque concludersi nel termine di trenta giorni
dalla sua apertura. Il Commissario delegato acquisisce inoltre prima
dell’approvazione il parere istruttorio del Comitato di cui all’art.
4, comma 4, da rendersi entro 20 giorni successivi alla Conferenza
dei servizi.
3. Il Commissario delegato approva altresi’ i progetti dei singoli
lotti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente
attinenti alla realizzazione delle opere, in conseguenza delle
attivita’ ablatorie che saranno poste in essere per l’ottenimento
delle aree oggetto della esecuzione delle opere previste,
coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti.
L’approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli
effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
4. Il Comitato di cui all’art. 4, comma 4, in tali casi integrato
con due membri nominati, entro 20 giorni dalla richiesta del
Commissario delegato, uno dal Ministero dell’ambiente e la tutela del
territorio e del mare ed uno dal Ministero per i beni e le attivita’
culturali, provvede alla istruttoria del progetto definitivo e
formula al Commissario delegato le eventuali proposte di adeguamento
o varianti migliorative in sostituzione delle attivita’ istruttorie
della Conferenza dei servizi di cui all’art. 166 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera, nonche’ le
eventuali varianti in corso d’opera sono approvati dal Commissario
delegato, sentito il Comitato di cui all’art. 4, comma 4;
l’approvazione del Commissario delegato sostituisce ogni diverso
provvedimento ed autorizza l’immediata consegna dei lavori.
6. Il Commissario delegato, adotta, con apposito provvedimento ed
avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 3, in sostituzione degli
enti preposti in via ordinaria, ogni atto occorrente all’urgente
compimento delle indagini e delle ricerche necessarie alle attivita’
di progettazione, delle occupazioni di urgenza e delle espropriazioni
e per l’espletamento delle procedure di affidamento e realizzazione
delle opere.
7. L’Unita’ tecnica di missione di cui all’art. 14 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, e
l’ANAS S.p.a. trasferiscono al Commissario delegato la documentazione
concernente l’opera in questione entro dieci giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e’
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti
disposizioni normative:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma
2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
c) decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni ed integrazioni, parte I, titolo I, articoli 6, 7, 8,
11 e 12; parte II, titolo I, art. 30; capi II, III e IV, articoli 34,
36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 111, 118 e 120, titolo II, articoli da 121 a 125,
titolo III, articoli da 126 a 194; parte IV, articoli da 239 a 246;
parte V, art. 253 e disposizioni regionali in materia di pubblici
appalti; disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, e del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, strettamente collegate all’applicazione delle suindicate norme,
nonche’, una volta entrati in vigore, regolamenti e capitolati di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 163, per la parte attuativa ed integrativa delle suindicate
norme;
d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni ed integrazioni articoli 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis e disposizioni
normative regionali in materia di espropriazione per pubblica
utilita’;
e) legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 9, 10, 15, 16 e decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 14, 20, 22, 24 e 25 e disposizioni normative
regionali in materia urbanistica;
f) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e art. 14 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
sottoscritto in data 5 aprile 2001;
g) art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 e contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;
h) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni, art. 17;
l) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni articoli 5, 6, 7 e 13 e per le parti
strettamente connesse ai predetti articoli al decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni
ed integrazioni;
m) decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5
novembre 2001, n. 6792, e successive modificazioni ed integrazioni, e
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile
2004, n. 67, e relative normative di applicazione;
n) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni ed integrazioni, art. 34;
o) articoli 28 e 31 della legge della regione Sardegna 13 novembre
1998, n. 31; art. 41 del contratto collettivo regionale di lavoro per
il personale dirigente dell’amministrazione, enti, istituti, agenzie
e aziende regione Sardegna, cosi’ come modificato dal contratto
collettivo del 18 febbraio 2010; ed analoghe disposizioni previste da
leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del
comparto unico della regione autonoma Sardegna;
q) disposizioni delle leggi regionali strettamente connesse alle
disposizioni della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4 1. Il Commissario delegato, per l’espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu’ di dodici unita’ di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonche’ a societa’ con prevalente capitale di titolarita’ dello Stato o delle regioni. Tale personale viene posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’. L’assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il Commissario delegato e’ autorizzato a corrispondere al personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all’attivita’ effettivamente resa, nonche’ un compenso non superiore al 20% del trattamento economico mensile in godimento, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un compenso non superiore al 30% del trattamento economico in godimento. 3. Il Commissario delegato puo’ altresi’ avvalersi, per esigenze connesse al superamento dell’emergenza di cui alla presente ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata professionalita’, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento del Commissario delegato verra’ determinato l’oggetto dell’incarico, la durata ed il compenso spettante. 4. Per la valutazione dei progetti, nonche’ per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita’ che devono essere eseguite per il superamento dell’emergenza, il Commissario delegato si avvale di un comitato tecnico-scientifico, dal medesimo istituito con apposito provvedimento, e composto da cinque membri, scelti tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, che nomina anche il segretario, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dall’ANAS S.p.a. e due dal presidente della regione autonoma della Sardegna. Ai componenti del comitato spettano compensi determinati con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita’ della retribuzione di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, oltre al rimborso delle spese di missione sostenute. Tale comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell’ordinario.

Art. 5 1. Le risorse disponibili per la realizzazione dell’opera, ovvero di singoli lotti funzionali, sono individuate come segue: quanto a euro 162 milioni a valere sulle risorse del Fondo strategico a sostegno dell’economia reale e delle imprese di cui alla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4, cosi’ come deliberato nella seduta del CIPE del 17 dicembre 2009 per il quale la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2009; quanto a euro 23.550.000,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841; quanto a euro 14 milioni a valere sulle risorse per «opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto» di cui alla delibera CIPE 6 novembre 2009; quanto a euro 358,956 milioni a valere sulle risorse di cui al Programma attuativo FAS 2007/2013 regione Sardegna, approvato con delibera della giunta regionale n. 38/12 del 6 agosto 2009, linea d’azione 6.1.3.A. Per eventuali ulteriori fabbisogni finanziari che dovessero emergere dopo lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione e nel limite delle risorse previste nei progetti assentiti si potra’ fare fronte secondo le normative di settore. 2. Gli oneri relativi al funzionamento degli organi di cui all’art. 1, comma 4, e all’art. 4 sono a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna. 3. E’ autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata al Commissario delegato, sulla quale possono affluire, in tutto o in parte, gli importi relativi agli oneri di cui al presente articolo, ivi comprese le risorse necessarie per le spese di funzionamento della struttura commissariale. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2010 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-05-06&task=dettaglio&numgu=104&redaz=10A05299&tmstp=1274341971272

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