T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2000 Carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è vice prefetto aggiunto e ricopre la funzione di dirigente in posizione di staff nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Prefetto di Roma.

Con delibera del 24.11.2008 il Consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale dell’amministrazione civile dell’Interno (di seguito: C.d.A.) ha approvato la proposta di graduatoria, formulata dalla Commissione per la progressione in carriera (di seguito: Commissione), relativa agli scrutini per merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Viceprefetto – (con decorrenza 1.1.2008 (disponibilità:53 posti)) – dei vice prefetti aggiunti in possesso della prescritta anzianità di servizio (9 anni e 6 mesi).

Il ricorrente, che si è visto attribuito un punteggio di 76,95 punti e non è stato ammesso al citato corso di formazione, collocandosi al n. 1310 posto della graduatoria, ha impugnato gli atti in epigrafe col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio.

Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione dei titoli (art. 8 D. L.vo n. 139/2000); eccesso di potere, difetto di motivazione;

2). Violazione art. 16 D. Lvo n. 139/2000, eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e irragionevolezza della valutazione; difetto di motivazione;

3). Violazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione art. 111 Cost., istanza incidentale ex art. 21, 1 comma, L. Tar.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In ragione di ciò il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate da controparte nella memoria difensiva depositata il 26.10.2010.

I)- Onde consentire una più agevole delibazione, il Collegio reputa opportuno procedere ad una preliminare ricostruzione del quadro normativo di interesse (tratto dal d.lgs. n.139 del 2000 col quale, in attuazione della delega contenuta nell’art.10 della legge n.266 del 1999, si è varato il nuovo Ordinamento della carriera prefettizia) nonché alla preliminare individuazione e sintesi di alcuni degli atti di carattere generale quali il d.m. 19.9.2006 e le deliberazioni del C.d.A., queste ultime oggetto di impugnativa unitamente agli altri atti dei procedimenti di scrutinio parimenti avversati.

Alla delineazione del quadro normativo d’interesse si perverrà -solo per ragioni di mera comodità espositiva – attraverso un percorso incentrato sulle competenze che il d.lgs. n.139 del 2000 assegna, rispettivamente, al Ministro dell’Interno, al C.d.A. ed alla Commissione. In tale contesto verranno richiamate – e, all’occorrenza, testualmente riprodotte – le disposizioni di riferimento siano esse di rango primario ovvero proprie del decreto ministeriale o delle deliberazioni del C.d.A. impugnate.

I.1- Il Ministro dell’Interno è l’Organo cui spetta, ex art.8 c.1, – tramite proprio decreto soggetto a revisione con cadenza triennale – sia la fissazione delle disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa dei Viceprefetti aggiunti scrutinabili per l’accesso alla qualifica superiore che l’individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Nel caso di specie tale d.m. è quello datato 19.9.2006 in seno al quale sono state anche delineate (art.3), sempre ai fini dello scrutinio comparativo dei Viceprefetti aggiunti, le competenze della Commissione sulle quali a breve si tornerà.

Spetta ancora al Ministro, a mente dell’art.16 c.5 del d.lgs. n.139/2000, un altro compito: quello di fissare, con proprio decreto, i criteri per la formulazione/compilazione della Scheda valutativa annuale di ogni Viceprefetto aggiunto. Tale Scheda – che è lo strumento che ha consentito di sostituire, nel nuovo Ordinamento, il previgente sistema valutativo annuale basato su note di qualifica e rapporti informativi – viene compilata sulla base di apposita Relazione redatta dal funzionario interessato.

I.2)- Il C.d.A è l’Organo cui spetta, ex art.8 c.2 del d.lgs. n.139/2000, di determinare, ogni triennio, sia i criteri per l’attribuzione dei punteggi alle schede di valutazione annuali che i criteri per l’attribuzione, alle categorie dei titoli di servizio, dei punteggi all’interno dei valori minimo e massimo già fissati dal Ministro col d.m. (nel caso di specie, del 19.9.2006) di cui si è detto al paragrafo precedente. Il C.d.A. stabilisce inoltre, sempre a mente della stessa norma primaria, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità degli stessi titoli, nonchè il coefficiente minimo di idoneità alla promozione che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nel caso di specie i criteri di cui trattasi (e cioè sia quelli per l’attribuzione del punteggio alle Schede valutative annuali che quelli per l’attribuzione dei punteggi alle varie categorie di titoli di servizio) sono stati fissati, uno actu, nella deliberazione del C.d.A. del 27.9.2006.

Il C.d.A. è poi, ex iure, una sorta di "ratificatore" delle valutazioni operate dalla Commissione sia ai fini della proposta del punteggio da attribuire alle Schede valutative annuali che della proposta della graduatoria di merito dei funzionari ammessi allo scrutinio comparativo: in entrambi i casi, difatti, il C.d.A. per discostarsi dalle proposte della Commissione è tenuto a motivare le (sole) decisioni adottate in difformità (cfr. artt. 8 c.4 e 16 c.3).

I.3)- Alla Commissione spetta:

– ex art.16 c.3: di assegnare, sulla base dei criteri ex art.8 c.2, alle Schede valutative annuali un punteggio fino 100 e proporne al C.d.A. la relativa approvazione;

– ex art.3 del d.m. 19.9.2006: (comma 1) di esaminare, ai fini dello scrutinio comparativo, il fascicolo personale di ogni Viceprefetto aggiunto ammesso allo scrutinio comprensivo delle Schede annuali con l’indicazione del punteggio complessivo già attribuito dal C.d.A. ai sensi dell’art.16 c.3. Quindi la Commissione (comma 2) riporta in una Scheda individuale di scrutinio i titoli posseduti da ciascun funzionario attribuendo agli stessi un punteggio sulla base dei criteri di cui all’art.8 c.2. Procede (comma 4) con la predisposizione di un elenco riepilogativo della posizione di ciascun funzionario secondo l’anzianità di servizio e, alla fine (comma 5), con la redazione della proposta della graduatoria di merito che viene trasmessa la C.d.A. per la relativa approvazione.

II)- Da tale quadro d’insieme si evince che il sistema che governa la progressione in carriera dei Viceprefetti aggiunti è un sistema complesso, in seno al quale è assegnato alla Commissione (peraltro composta da un Prefetto e da tre Viceprefetti) un ruolo primario.

Per quanto attiene invece ai criteri di scrutinio adottati dal C.d.A. ai sensi dell’art.8 c.2 del d.lgs. n.139 del 2000, nel caso di specie vengono in considerazione quelli approvati nella seduta del 27.9.2006 e, in parte qua, integralmente ribaditi dal C.d.A. nell’adunanza del 24.11.2008.

Si tratta di un complesso di parametri predeterminati in maniera analitica con i quali si circoscrive, sostanzialmente, l’ambito valutativo discrezionale alla sola voce "Comportamenti organizzativi" interna alla terza Categoria riguardante l’apprezzamento dell’attitudine del dirigente all’assunzione delle più elevate responsabilità connesse all’assolvimento della funzioni della qualifica (superiore a quella detenuta) cui aspira. E difatti tanto per la prima quanto per la seconda Categoria di titoli sono previsti molteplici sottoparametri a ciascuno dei quali è assegnato o un punteggio fisso ovvero un punteggio oscillante entro un minimo ed un massimo. In particolare:

per la Cat. A): POSIZIONE (punti da 1 a 20)- l’unico momento connotato da discrezionalità attiene al punteggio attribuibile per le reggenze, sia di tipo orizzontale ("fino a punti 0,25") che di tipo verticale ("fino a punti 0,45"), risultando tutti gli altri aspetti valutativi rigidamente parametrati ad un punteggio fisso che si incrementa nella stessa misura solo nel caso di reiterazione, (nell’arco temporale preso in considerazione), del tipo di attività considerata (es. per i commissariamenti ad acta è previsto un punteggio fisso di 0,05 per incarico che può incrementarsi sino ad massimo di 0,20 con riguardo al numero degli incarichi di analoga natura espletati nel corso del triennio antecedente la data di decorrenza della promozione);

per la Cat. B) – PRESTAZIONE (pp. da 0 a 60) – meccanica e vincolata è la valutazione correlata ai titoli a) e b) della seconda categoria in cui vengono presi in considerazione i punteggi attribuiti nelle schede valutative dell’ultimo triennio (escluso l’anno immediatamente precedente la decorrenza delle promozioni) e si applica un punteggio fisso a seconda che il punteggio assegnato alla scheda annuale sia compreso tra 96 e 100; tra 91 e 95; tra 86 e 90; tra 81 e 85; tra 60 e 80; ovvero sia inferiore a 60. Parimenti predeterminata e vincolata è la valutazione degli elogi ed encomi (costituenti i titoli di cui alla voce "b" e per i quali è consentita l’assegnazione di pp.0,50 per ciascuno sino a punti 1,50).

– Cat. C) POTENZIALE: che ha riguardo: 1) alla mobilità; 2) ai titoli culturali e/o professionali detenuti; 3) ai corsi formativi sostenuti; 4) alle pubblicazioni scientifiche ed ai lavori compiuti; 5) ai comportamenti organizzativi: articolazione valutativa, questa, nel cui seno, attraverso sottoparametri miranti all’apprezzamento delle capacità intellettuale, gestionale, relazionale ed innovativa, si stima l’attitudine del funzionario all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica superiore e delle connesse responsabilità; (punteggio minimo:1; massimo 20).

Consegue a tanto che l’apparato motivazionale giustificativo della valutazione riservata allo scrutinato trae fondamento:

– nei coefficienti numerici assegnati, sulla base di parametri predeterminati, ai titoli delle Categorie A) e B) nelle quali la valutazione discrezionale è decisamente circoscritta a quanto sopra evidenziato; coefficienti numerici i quali proprio in quanto correlati a parametri rigidamente prefissati sono idonei ad assolvere l’obbligo di motivazione di cui trattasi (cfr., Cons. St., n.1393 del 2010; ma ved. anche Cons.St.n.2717/2003 a mente del quale, di norma, in sede di scrutinio per merito comparativo, anche la valutazione sull’attitudine – in ordine alla quale la valutazione della p.a. è particolarmente ampia – non necessita di alcuna particolare spiegazione e può essere espressa in forma sintetica con l’attribuzione di un punteggio numerico; nello stesso senso, V^ sez., n.1335 del 1994);

– nel coefficiente numerico assegnato nella Cat. C), in seno alla quale la voce a contenuto altamente discrezionale ("Comportamenti Organizzativi) è corredata, per ciascuno dei funzionari promossi, delle giustificazioni in forza delle quali l’amministrazione ritiene che il funzionario ha dato prova di possedere, pur rispetto ad altri funzionari cui era stato tributato un maggior punteggio nelle altre categorie di titoli, una più elevata attitudine ad assumere la qualifica superiore.

III)- Tanto premesso e chiarito è possibile ora procedere allo scrutinio delle doglianze azionate con il ricorso in epigrafe.

1). Con il primo motivo di ricorso l’interessato lamenta che la Commissione avrebbe – immotivatamente e ingiustificatamente – introdotto quale periodo temporale di riferimento per la sola categoria delle prestazioni l’ultimo triennio ad esclusione dell’anno immediatamente precedente la decorrenza delle promozioni.

In altre parole, è stato introdotto erroneamente quale anno di valutazione anche il 2004 mentre il triennio da prendere a riferimento sarebbe 2005/2007.

La censura non merita positivo apprezzamento in quanto il Collegio ritiene di poter aderire a quanto precisato in replica da controparte.

In proposito, la Commissione per la progressione in carriera ha svolto il suo compito di valutazione rispettando fedelmente le disposizioni dettate dal decreto del Ministero dell’Interno del 19.9.2006 ed i criteri per la valutazione dei viceprefetti aggiunti fissati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.9.2006.

Infatti, sia l’allegato A del decreto ministeriale che la delibera del Consiglio di Amministrazione prevedono, a chiare lettere, che per la voce a) attività svolta, conseguimento degli obiettivi programmati dall’Amministrazione di cui alla Categoria B) Prestazione, sono valutate le prestazioni svolte dai dirigenti, in relazione al grado di efficienza ed efficacia dimostrata nell’espletamento dell’attività e nel perseguimento degli obiettivi prefissati, quali risultano dalla documentazione complessivamente contenuta nel fascicolo personale dell’interessato, nonché dalla scheda di valutazione di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139/2000.

Vengono prese in considerazione le predette schede di valutazione relative all’ultimo triennio escluso l’anno immediatamente precedente la decorrenza delle promozioni e i punteggi complessivi attribuiti alle predette schede valutative dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per la progressione in carriera.

Controparte chiarisce, altresì, che nel caso di specie, riferendosi lo scrutinio impugnato di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.11.2008 alle promozioni a viceprefetto con decorrenza 1.1.2008 i titoli di servizio di cui alla Categoria B Prestazione – dovevano essere riferiti al triennio 2004/2006 (l’anno 2007 è stato escluso in quanto immediatamente precedente alla decorrenza delle promozioni).

In sintesi, appare legittimo l’operato della Commissione per la progressione in carriera.

2). Con il secondo motivo di ricorso l’interessato lamenta che – sia nella valutazione dell’attività svolta per l’anno 2005 che per il successivo 2006 – ha sempre ottenuto il pieno raggiungimento degli obiettivi. A suo avviso, tale pieno raggiungimento degli obiettivi non è stato valutato con equità né da parte della Commissione per la progressione in carriera, né da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, gli è stato attribuito un punteggio – soltanto – di punti 80 su 100 per l’anno 2005; e un punteggio compreso tra 86 e 90 per il 2006.

Per l’anno 2004 valgono le stesse considerazioni; il ricorrente ha pienamente raggiunto tutti i risultati ma gli sono stati attribuiti – soltanto – punti 80 su 100.

Alla pagina 15 del ricorso l’interessato sostiene che l’attribuzione del punteggio massimo gli avrebbe consentito, sulla base dei criteri, di ottenere nella categoria B – Prestazione – un punteggio pari a 19,50 punti per ciascun anno per un totale di 58,50 anziché 51,00.

Anche la seconda censura non merita condivisione.

Il Collegio condivide ancora quanto sostenuto in replica da controparte.

In particolare:

a). attraverso l’attribuzione del punteggio complessivo, con l’espresso limite che un punteggio superiore ad 80 può essere concesso solo ad un terzo dei viceprefetti aggiunti, vengono individuate le migliori performance sulla base di un esame prettamente comparativo dei risultati ottenuti da ciascun funzionario nel corso di ciascun anno;

b). in definitiva, non si ravvisano contraddizioni nell’operato della PA ma anzi appare riconosciuta la professionalità che si è espressa in particolare nell’espletamento dei vari incarichi; anzi proprio la circostanza che i singoli punteggi si atteggino in maniera diversa conferma che lo scrutinio rappresenta un’indagine sulla personalità complessiva dei funzionari scrutinabili per come si è evidenziata nei multiformi aspetti professionali dell’intero percorso di carriera;

c). dunque il punteggio attribuito per la relazione sull’attività annuale non può certo costituire (pena la sua completa inutilità) una mera sommatoria dei punteggi degli altri titoli di servizio. È pertanto possibile che, a valutazioni sostanzialmente omogenee nei punteggi riferiti al merito individuale di ciascun candidato (quale emergente dalla considerazione degli incarichi svolti e dei titoli posseduti) corrispondano punteggi differenziati nella valutazione della Categoria: la quale si concretizza in un giudizio di sintesi di carattere finale, che – pur derivando, quanto alle fonti, dai dati rilevabili dallo stato di servizio – è (in un certo senso) individuativo di una capacità che trascende i dati stessi.

3). Infine, con la terza censura l’interessato lamenta che la PA ha omesso di esibire, in relazione a una sua istanza di accesso, le schede di valutazione per gli anni 2007 e 2008.

Il motivo non merita positivo apprezzamento in quanto gli atti di cui trattasi sono – pacificamente – nella disponibilità del ricorrente che, quindi, non ha motivo di dolersi in relazione al mancato accesso.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il presente ricorso.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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