Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugna il provvedimento di diniego di corresponsione dell’assegno alimentare nella maggiore misura conforme alla normativa per il periodo 4 agosto 1993 – 31 gennaio 1999 di cui alla comunicazione prot. n. C/8178 d.d. 19 aprile 2004 a firma del Direttore centrale della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:
1). Violazione dell’art. 82 del DPR n. 3/1957 (come peraltro confermato dall’art. 27, comma 6, del CCNL d.d. 6 luglio 1995); Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, difetto o perlomeno illogicità e contraddittorietà della motivazione, erroneità dei presupposti giuridici e fattuali.
Con memoria depositata il 13.6.2008 controparte eccepisce una serie di profili di inammissibilità del ricorso.
Dagli atti depositati in giudizio la cronologia degli eventi risulta ricostruita come segue:
a). con ricorso depositato in data 3.11.2004 Filacchione Nadia, in qualità di tutore dell’interdetto legale G.A.C., adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione nella causa promossa contro il Ministero dell’Interno avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento in favore del ricorrente a titolo di riliquidazione dell’assegno alimentare, corrisposto in misura inferiore al dovuto per il periodo compreso tra il 4.8.1993 e il 31.1.1999, della somma di Euro 82.761, 20 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.;
b). si costituiva il Ministero dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per difetto di legittimazione processuale del tutore e il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro per la parte di pretesa concernente il periodo anteriore al 30.6.1998;
c). con decisione n. 8844 dell’8.5.2006 il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione processuale del tutore.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, che nel frattempo ha riacquistato la piena capacità di agire (cfr., ordinanza di revoca dell’interdizione legale d.d. 9 gennaio 2006 della Sez. I penale della Corte d’Appello di Roma), contesta il provvedimento indicato in epigrafe e sostiene quanto segue:
a). la PA gli ha liquidato l’assegno alimentare sulla base non dell’ultima retribuzione effettivamente percepita (che era quella accordata dal SISDE ove ricopriva l’incarico di Direttore di divisione) ma in base ad una retribuzione virtuale identificabile con quella che sarebbe spettata al momento del rientro;
b). la normativa vigente prevede che, essendo l’assegno alimentare l’unico supporto economico per il dipendente sospeso dal servizio finchè dura la sospensione, esso deve essere reale e non virtuale;
c). con decisione n. 1683/1999 la Sezione IV del Consiglio di Stato ha affermato che il G. non aveva diritto alla ricostruzione di carriera trovandosi nella condizione di sospeso cautelativamente dal servizio e quindi non sussistendo la premessa sinallagmatica del rapporto di pubblico impiego;
d). con decreto del 10.5.2001 il Ministero dell’Interno ha disposto l’inquadramento definitivo del ricorrente nella qualifica di funzionario amministrativo contabile, confermando l’inquadramento provvisorio che possedeva al momento del licenziamento.
Tanto premesso, il Collegio ritiene di poter condividere le argomentazioni svolte da controparte relativamente al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto trattasi di materia assistenziale rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti.
In proposito, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l’assegno alimentare non ha natura retributiva ma assistenziale (cfr., Cons. Stato, IV, n. 37/1990).
Pertanto, il ricorso è da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei Conti.
In applicazione dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice munito di giurisdizione, da riassumersi -ex art. 11 c.p.a.- nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.
Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il presente ricorso.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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