Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 08-03-2011, n. 8975 Dogana

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale di Napoli, sezione Tribunale della Libertà, in funzione di giudice d’appello, con ordinanza emessa e depositata il 2 luglio 2010, rigettando l’appello ha confermato l’ordinanza del G.I.P. con la quale veniva rigettata l’istanza volta ad ottenere nei confronti di T.V. (indagato per i reati p. e p. dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, art. 61 c.p., n. 5, artt. 81, 110, 112 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 5, art. 291 bis comma 1, art. 291 ter c.p., comma 2, lett. c) e d), D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 293, 294, art. 296, comma 1 e 2, così come modificato dalla L. n. 92 del 2001) la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno affittiva.

Il difensore dell’indagato ha proposto appello per violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ( artt. 178 e 179 c.p.p.) Infatti all’udienza dell’1 luglio 2010, l’indagato, nonostante l’esplicita richiesta di presenziare dello stesso, presentata all’ufficio della casa circondariale di Lanciano, non veniva tradotto. In caso analogo la Suprema Corte avrebbe ritenuto trattarsi di nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e del suo provvedimento conclusivo.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

A differenza di quanto stabilito in caso di mancata traduzione dell’imputato che ne abbia fatta richiesta all’udienza nel giudizio di appello (Sez. U, n. 35399 del 1/10/2010, F., Rv. 247836), la giurisprudenza ha affermato il principio che nel procedimento camerale "de libertate" l’indagato detenuto in luogo esterno alla circoscrizione del giudice non ha il diritto di essere tradotto per essere sentito all’udienza fissata per il riesame della misura cui è stato sottoposto, ma solo il diritto ad essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza. (Cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 39834 del 29/10/2007, Cammarata, Rv. 237886).

Infatti in tal modo sono fatte salve le ragioni di economia processuale e l’esigenza di rispettare i termini fissati dalla procedura per la decisione del riesame ed è anche garantito all’indagato il diritto di difesa, attesa la peculiare struttura del giudizio di riesame, che consente la proposizione dei motivi di impugnazione anche per la prima volta in udienza o comunque consente la presentazione di motivi nuovi (in tal senso Sez. 5, n. 37034 del 9/11/2006, Sciascia, Rv. 235284). Pertanto il Tribunale è tenuto, a pena di nullità dell’udienza camerale, o ad assicurare la presenza dinanzi a sè dell’indagato che ne abbia fatto richiesta, qualora ciò possa essere compatibile con i tempi del giudizio cautelare o comunque a far raccogliere a verbale le istanze dell’indagato dal giudice di sorveglianza, nel caso in cui l’indagato sia detenuto fuori della circoscrizione del Tribunale stesso. La eventuale mancata audizione avanti al magistrato di sorveglianza costituisce motivo di nullità dell’udienza del giudizio di riesame solo nel caso in cui la stessa sia stata omessa nonostante l’indagato ne abbia fatta richiesta e non già quando il detenuto, che ha dapprima chiesto di essere tradotto all’udienza camerale, rifiuti di presentare le proprie istanze al magistrato di sorveglianza a ciò delegato dal presidente del Collegio del Tribunale della libertà.

Nel caso di specie, l’udienza camerale si svolse l’1 luglio 2010, proprio perchè in due precedenti udienze era stato concesso un rinvio per la necessità di acquisire il verbale di rogatoria dell’audizione del Tesone, richiesta al magistrato di sorveglianza del luogo in cui l’indagato era ristretto. Peraltro il detenuto, dopo aver richiesto di partecipare all’udienza, aveva rifiutato di essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ribadendo la volontà di essere tradotto all’udienza camerale, senza nessun’altra indicazione sulle ragioni per le quali intendesse parteciparvi. Essendo tale richiesta meramente generica, correttamente il presidente del Collegio del riesame ha ritenuto di procedere al giudizio, non potendosi ravvisare motivi specifici perchè l’indagato non potesse esporre le proprie ragioni al giudice di sorveglianza anzichè direttamente in udienza al giudice della libertà.

Questo Collegio ritiene quindi che nel caso di specie non sia in alcun modo censurabile la mancata traduzione dell’indagato all’udienza camerale del giudizio di riesame.

Va poi anche osservato che il T. non ha mai indicato specificamente quali sarebbero state le dichiarazioni che avrebbero potuto comportare un accoglimento del riesame attraverso motivi nuovi, diversi da quelli formulati dalla difesa: nè quando ebbe a richiedere di partecipare all’udienza, nè quando manifestò il proprio rifiuto ad essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, nè in alcun altro modo durante il giudizio di riesame e neppure nei motivi di ricorso per cassazione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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