Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 08-03-2011, n. 8974 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Catania con ordinanza depositata il 17 maggio 2010, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero ha annullato l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania il 26 gennaio 2010 che aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere di B.M., indagato per il delitto di detenzione, trasporto e cessione di cocaina, con quella degli arresti domiciliari.

I difensori dell’indagato hanno proposto ricorso per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e e) per manifesta illogicità della motivazione, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 274 e all’art. 73. Il Tribunale avrebbe utilizzato un illogico e travisato percorso argomentativo laddove ha apoditticamente affermato, in accoglimento del primo motivo di appello del PM, come "il lasso di tempo già trascorso dalla data di esecuzione della misura non può essere ritenuto elemento nuovo in grado di affievolire le esigenze cautelari" ed ha omesso di motivare le ragioni che hanno poi determinato in sede di giudizio di merito la concessione delle attenuanti generiche, con l’irrogazione di un trattamento sanzionatorio di anni 4 e mesi 8 di reclusione. Il ricorrente ha anche osservato che, qualora fosse confermata la pena inflitta, decurtati gli anni di presofferto (circa due) a seguito della concessione dell’indulto, residuerebbe un periodo di pena nettamente inferiore agli anni due, che non si vede perchè non possano giustificare la sostituzione della custodia in carcere con la detenzione domiciliare.

In prossimità dell’udienza dinnanzi a questa Corte i difensori hanno depositato copia del provvedimento emesso in data 30 settembre 2010 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, con il quale il ricorrente è stato autorizzato al lavoro esterno.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato limitatamente alle esigenze cautelari.

Per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti de libertate, occorre rammentare che la Corte di Cassazione non può sottoporre a revisione gli elementi di fatto delle vicende, compresa la consistenza degli indizi, nè può rivalutare le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, in quanto si tratta di apprezzamenti di merito che rientrano nell’esclusiva competenza del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità deve quindi essere circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verifica re, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 16/6/1995, Tontoli, Rv. 201840). Anche l’ambito delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto quando si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il Tribunale di Catania, nell’accogliere l’appello del pubblico ministero ha annullato l’ordinanza con la quale il G.I.P. aveva sostituito alla custodia in carcere la misura degli arresti domiciliari. Nell’esaminare l’inadeguatezza della concessa misura il Tribunale ha ritenuto che l’ordinanza del G.I.P, fosse da censurare in quanto aveva fatto riferimento al lasso di tempo già trascorso dalla data di esecuzione della misura, elemento che non può essere ritenuto in grado di affievolire le esigenze cautelari. (Cass. Pen. Sez. I, n. 3958/1996). Quanto all’esame della concedibilità dell’indulto, il Tribunale ha ritenuto che, essendo stato il B. stato condannato in precedenza a due anni di reclusione per i reati di truffa e calunnia commessi nell’anno 2003 si poteva ragionevolmente presumere, avuto riguardo alla gravità e rilevanza dei fatti contestati e alle modalità della condotta (rientrando i fatti contestati nella fattispecie astratta prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, senza riconoscimento della forma attenuata prevista dal comma quinto), che la pena da irrogare avrebbe superato il limite edittale coperto dall’indulto. Dati i contorni incerti della possibilità di concessione dell’indulto non era giustificabile una sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Secondo il Tribunale il permanere delle esigenze cautelari e la assenza di elementi nuovi inducevano a dubitare della affidabilità al futuro rispetto delle prescrizioni che caratterizzano tale misura meno affittiva ed a ritenere preferibile mantenere separato il B. dall’ambiente nel quale ebbe a maturare la sua condotta delittuosa. Questo Collegio ritiene che i giudici del Tribunale non abbiano fornito una motivazione completa, tale da esplicitare le concrete ragioni che hanno indotto a ritenere adeguata a garantire le esigenze cautelari unicamente la misura della custodia in carcere. Anzi dal testo dell’ordinanza emerge che il B. aveva confermato in sede di interrogatorio al pubblico ministero i fatti a lui contestati, per cui l’affievolimento delle esigenze cautelari riconosciuto dal G.I.P. non risultava connesso solo al mero trascorrere del tempo dalla data di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, ma era conseguente ad una diversa valutazione circa la prognosi di pericolosità dell’indagato a seguito della confessione. In merito a questo dato il Tribunale non ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni che lo hanno indotto, di contro, a ritenere comunque inadeguata la misura degli arresti domiciliari.

Come è, stato precisato dalla giurisprudenza, l’adeguatezza in via esclusiva della custodia in carcere, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. e) può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto, indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura (In tal senso, Sez. 1, n. 30561 del 30/7/2010, Micelli, Rv. 248322). Il Tribunale, di contro, non ha indicato quali siano gli elementi specifici dai quali desumere tale propensione del B..

Il ricorso va pertanto accolto, limitatamente alle esigenze cautelari e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Catania. Il residuale motivo di ricorso va incede rigettato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Catania, limitatamente alle esigenze cautelari. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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