T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2012 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 31 ottobre 1996 e depositato il 7 novembre seguente, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale in data 7 settembre 1996 la Commissione per gli accertamenti psicofisici della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale del Personale, Servizio Concorsi, lo ha dichiarato "non idoneo al servizio nella Polizia di Stato quale agente ausiliario" per "personalità depressiva", chiedendone l’annullamento.

In particolare, espone:

– di aver presentato domanda per partecipare al concorso per il reclutamento di unità di leva nella Polizia di Stato, quale agente ausiliario;

– di aver superato un preesame" anche con test ad indirizzo psicologico e la prova scritta nonché di aver riportato il giudizio di idoneità "alle visite mediche nei primi tre giorni";

– che il quarto giorno veniva dichiarato non idoneo per "personalità depressiva, perché rispondeva che aveva sofferto alla morte del padre, avvenuta in maniera improvvisa, quando aveva appena quattordici anni".

Avverso il su detto giudizio il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE. L’esclusione non è motivata. Si cerca di attribuire al ricorrente difetti psicofisici che non possiede, come è attestato dalla documentazione medica prodotta in allegato al ricorso.

Con atto depositato in data 11 novembre 1996 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 28 novembre 1996 – ha prodotto documenti.

Con ordinanza n. 261 del 23 gennaio 1997 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Con memoria depositata in data 22 dicembre 2010 il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le censure formulate.

All’udienza pubblica del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del giudizio di "non idoneità" meglio indicato in epigrafe, denunciando violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti.

1.2. Tali censure non sono meritevoli di condivisione, atteso che:

– il giudizio di inidoneità impugnato appare sufficientemente motivato, in quanto – attraverso la pur sintetica espressione "personalità depressiva" – dà adeguatamente conto delle ragioni che ne sono a fondamento. Non va, del resto, trascurato che – come rappresentato anche nella nota in data 26 novembre 1996 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità, Servizio Operativo Centrale di Sanità, Centro di Neurologia e Psicologia Medica, prodotta dall’Amministrazione in data 28 novembre 1996 – tale giudizio costituisce l’esito di una serie di accertamenti che – oltre a rivelare l’espletamento di un’indagine accurata – ben giustificano la sussistenza della patologia riscontrata e, dunque, il giudizio di "non idoneità" in seguito reso;

– la valutazione dell’Amministrazione in contestazione rappresenta una tipica manifestazione di discrezionalità tecnica che impinge nel merito dell’azione amministrativa. Appare, dunque, evidente che tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiata da un macroscopico travisamento di fatto o da una evidente illogicità o da incongruenza delle relative conclusioni (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4003; C.d.S., Sez. IV, 29 febbraio 2008, n. 784; C.d.S, Sez. IV, 27 novembre 2007, n. 6052; C.d.S., Sez. IV, 27 novembre 2007, n. 6047). Nel caso in esame, la disamina della documentazione agli atti induce ad affermare che i predetti vizi non sono riscontrabili. A conferma di tale conclusione depongono, del resto, le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, riportate anche nella già citata nota del 26 novembre 1996, con le quali il predetto ammette di aver avuto un "esaurimento nervoso", di "aver periodi che alternano l’eccessiva tristezza all’eccessiva allegria" nonché di essere "di solito" triste.

2. In conclusione, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, respinge il ricorso n. 14527/1996.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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