T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2011 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 2376 del 1999, questo Tribunale – in accoglimento del ricorso n. 8196/1995 – ha riconosciuto il diritto, tra gli altri, del sig. I.P. "a percepire – con le modalità e con la decorrenza di cui all’art. 2, punto 5, della legge n. 472/87, nonché con interessi e rivalutazione monetaria – i due scatti aggiuntivi del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento alla data del 25 giugno 1982".

2. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, "nella qualità di erede ab intestato del coniuge sig. I.P.", deceduto in data 8 maggio 1996, domanda l’esecuzione di detta sentenza n. 2376/1999, divenuta "cosa giudicata il 5 dicembre 2000".

A tale fine denuncia che l’Amministrazione – ancorché destinataria di perpetrate richieste – non ha effettuato l’adempimento dovuto.

Con atto depositato in data 12 gennaio 2011 si è costituito il Ministero dell’Interno, astenendosi – nel prosieguo – dal produrre memorie e/o documenti.

3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

3.1. Nel caso di specie, si tratta non di una sentenza autoapplicativa, immediatamente satisfattiva degli interesse del ricorrente (ossia, del sig. I.P.), bensì di una pronuncia di accertamento e connessa condanna – nel rispetto, tra l’altro, della domanda inizialmente proposta – alla corresponsione di somme di danaro che, comunque, impone un nuovo intervento dell’Amministrazione, diretto a mutare la realtà giuridica e materiale alla stregua di quanto deciso.

Ciò premesso, va, pertanto, riscontrato un obbligo di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe mediante il computo e la successiva corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente, in ragione del riconoscimento "a percepire – con le modalità e con la decorrenza di cui all’art. 2, punto 5, della legge n. 472/87, nonché con interessi e rivalutazione monetaria – i due scatti aggiuntivi del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento alla data del 25 giugno 1982", atteso che non risulta che l’Amministrazione stessa abbia provveduto al disposto pagamento.

In definitiva, sussiste l’inottemperanza e, dunque, si impone l’obbligo per il Ministero dell’Interno di conformarsi agli effetti della sentenza n. 2376/1999, divenuti incontrovertibili in virtù del passaggio in giudicato, provvedendo al pagamento di quanto statuito.

A tale fine si assegna il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, decorso il quale provvederà il Commissario ad acta, all’uopo nominato su apposita istanza della ricorrente, ritualmente notificata all’Amministrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso n. 10417/2010 e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza n. 2376/1999 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, provvedendo al computo ed alla corresponsione delle somme dovute; scaduto detto termine, si provvederà, su apposita istanza della ricorrente, alla nomina di un commissario ad acta.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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