Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 08-03-2011, n. 9023

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza del 22 luglio 2010, il GIP del Tribunale di Roma disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di A. F. indagato per vari reati, tra cui sequestro di persona (capo 5 dell’ordinanza) e lesioni aggravate in concorso (capo 6 ed 8).

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato, il Tribunale di questa stessa città con l’ordinanza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava la competenza funzionale del Giudice del Tribunale dei Minorenni in relazione ai capi nn. 1), 2) e 3) dell’imputazione e, conseguentemente, annullava per questi stessi capi la misura cautelare, disponendo la liberazione solo formale dell’indagato;

confermava, invece, nel resto.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di seguito indicate.

2. – Con distinti motivi d’impugnazione parte ricorrente eccepisce la nullità dell’ordinanza in oggetto, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) per erronea applicazione dell’art. 61, n. 2 in relazione all’art. 576 c.p. ed inosservanza dell’art. 280 c.p., comma 3, e per mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari. Lamenta, in particolare, che sia stata contestata all’indagato l’aggravante del nesso teleologia) ancorchè egli fosse del tutto estraneo al preteso reato scopo, sulla base della stessa contestazione.

Si duole, poi, della ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di sequestro di persona, senza considerare la deduzione difensiva che segnalava come in atti non risultasse alcuna manifestazione di contrarietà della persona offesa a salire a bordo dell’autovettura degli indagati e che fosse stata posta in essere alcuna forma di coazione fisica per trattenerla in autovettura.

Contesta, inoltre, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, affermate dal giudice del riesame in modo del tutto generico, sulla base di mere asserzioni, senza alcuna indicazione di specifici elementi a sostegno.

3. – E’ certamente fondata la prima censura posto che risulta, effettivamente, contestata all’indagato la circostanza del nesso teleologico ancorchè il reato-scopo non risulti allo stesso ascritto.

Inoltre, la ricostruzione in fatto della vicenda non appare sufficientemente chiara, specie con riferimento all’episodio dell’aggressione ed alle ragioni dello stessa, in rapporto di connessione a quale ipotesi di reato.

Appare, altresì, deficitaria la parte motiva in ordine alle esigenze cautelari, in mancanza di indicazione di specifici elementi dai quali sia desumibile il paventato pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva.

4. – Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al competente giudice di merito per nuovo esame sui punti sopra indicati.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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